Codice Civile art. 245 - Sospensione del termine (1) (2).

Giuseppe Buffone
aggiornato da Annachiara Massafra

Sospensione del termine (1) (2).

[I]. Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.

[II]. Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice

(1)L’art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione III: " «Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità» con: «Capo III. "Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio"»

(2) Articolo così sostituito dall'art. 19, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo recitava: «Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. La Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre 2011, n. 322, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nella parte in cui non prevedeva «che la decorrenza del termine indicato nell'art. 244 c.c. è sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale. L'articolo era già stato sostituito dall'art. 96 l. 19 maggio 1975, n. 151.

Inquadramento

Il d.lgs. n. 154/2013 ha riscritto l'art. 245 che, nella precedente formulazione, prevedeva che se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trovasse in stato di interdizione per infermità di mente, la decorrenza del termine indicato nell'art. 244 fosse sospesa, nei suoi confronti sino a che durava lo stato di interdizione. L'azione poteva tuttavia essere promossa dal tutore.

Regime giuridico

L'azione per il disconoscimento è arricchita di una nuova formulazione giuridica sottesa al regime della sospensione del termine. In virtù del nuovo art. 245, se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'art. 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente. Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice. Per effetto della nuove norme: 1) se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che la renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice. In questo caso, la decorrenza del termine indicato nell'art. 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente; 2) se il figlio interessato a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. La decorrenza del termine indicato nell'art. 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.

La nuova disciplina si armonizza con le direttive ermeneutiche offerte dalla Consulta (Corte cost. n. 322/2011) che, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 245, nella parte in cui non prevedeva che la decorrenza del termine indicato nell'art. 244 fosse sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale. L'intervento legislativo in esame ha un suo preciso valore anche per il modo in cui risolve il problema relativo all'esercizio dei diritti personalissimi dell'adulto incapace confermando l'ammissibilità della rappresentanza nelle scelte esistenziali altrui, al fine di evitare che l'infermità si traduca in una «espropriazione» della situazione giuridica soggettiva. La disposizione di nuovo conio ha, inoltre, una sua rilevanza, per il rapporto logico con cui presenta il ruolo di tutore e curatore speciale: solo in mancanza del tutore (a cui va assimilata l'ipotesi del conflitto di interesse) è necessaria la nomina di un curatore speciale per la promozione delle azioni personalissime. Ne consegue che andrebbe rivisitato — come già ha fatto la giurisprudenza tutelare — l'indirizzo di Cassazione che, per la promozione del giudizio di separazione o divorzio dell'interdetto, pur in presenza di tutore (che non sia coniuge del rappresentato) richiede la nomina di un curatore speciale (Cass. I, n. 9582/2000). Dovrebbe, invece, ritenersi che, godendo il tutore ex lege della cura personae, questi debba semplicemente richiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione per la promozione del giudizio divorzile. In effetti, rispetto all'arresto di Cassazione citato, la giurisprudenza tutelare maggioritaria (v. Trib. Roma I-bis, decr. 10 marzo 2009) afferma che la esigenza della nomina di un “curatore speciale” dell'incapace, legittimato ad agire per la proposizione del ricorso per separazione personale/divorzio dei coniugi, è fondata sull'assiomatica prospettazione di un potenziale conflitto di interessi tra Tutore/Amministratore ed incapace in ordine all'esercizio dei diritti cd. personalissimi, ipotesi che non è dato riscontrare sempre e comunque nella realtà: se, infatti, la nomina del curatore speciale appare indispensabile nel caso in cui l'Ufficio di rappresentanza protettiva sia rivestito dal coniuge non incapace, non altrettanto sembra doversi ritenere nel caso in cui detto Ufficio sia stato conferito a soggetto estraneo alla famiglia o comunque al rapporto di coniugio.  Al riguardo rileva, alla luce di quanto innanzi rilevato, quanto statuito da Cass. n. 14669/2018la quale ha statuito tutore può compiere in nome e per conto dell'interdetto anche un atto personalissimo (purchè ne sia accertata la conformità alle esigenze di protezione), sicchè la designazione di un curatore speciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra il tutore ed il rappresentato, non evincendosi dal sistema una generale e tassativa preclusione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del rappresentante legale dell'incapace.

Bibliografia

Auletta, Diritto di famiglia, Torino, 2014; Bianca C. M., Istituzioni di diritto privato, Milano, 2014; Buffone, Le novità del “decreto filiazione”, Milano, 2014; Cian-Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Finocchiaro F., in Comm. S. B., artt. 84-158, Bologna-Roma, 1993; Jemolo, in La famiglia e il diritto, in Ann. fac. giur. Univ. Catania, Napoli, 1949, 57; Oberto, La comunione legale tra i coniugi, in Tr. C.M., Milano, 2010; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015.

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