Codice Civile art. 264 - Impugnazione da parte del figlio minore (1) (2).Impugnazione da parte del figlio minore (1) (2). [I]. L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore (1) L’art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo le parole «Capo II. "Della filiazione naturale e della legittimazione"»; «Sezione I. "Della filiazione naturale» e la rubrica del paragrafo 1 «Del riconoscimento dei figli naturali» con le parole: «Capo IV. "Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio"». (2) Articolo sostituito dall'art. 29, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo precedente recitava: «Impugnazione da parte del riconosciuto. [I]. Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento. [II]. Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. L'articolo era già stato sostituito dall'art. 112 l. 19 maggio 1975, n. 151. InquadramentoIl d.lgs. n. 154/2013 ha riscritto, con modifiche sostanziali, l'art. 264. Ai sensi dell'art. 263, il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. Le norme ex artt. 263, 264 devono essere coordinate con lo speciale procedimento previsto dalla legge sulle adozioni (l. n. 183/1984): questa legislazione speciale, come noto, enuclea una procedura ad hoc che ha la finalità di contrastare il fenomeno dei cd. falsi riconoscimenti, poiché elusivi della disciplina pubblica sulle adozioni. Ai sensi dell'art. 74 l. n. 184 /1983, gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio nato fuori del matrimonio non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'art. 264. In virtù di questa disposizione, il curatore speciale del minore è legittimato a proporre impugnazione del riconoscimento del figlio non matrimoniale per difetto di veridicità ai sensi dell'art. 74 l. n. 184/1983, giusta il rinvio formale contenuto da tale disposizione all'art. 264 in unico comma, a seguito della nuova formulazione introdotta dall'art. 29 d.lgs. n. 154/2013 (Cass. n. 23290/2015; da ultimo Cass. n. 2927/2025). Regime giuridicoL'art, 264, nella formula normativa previgente, prevedeva che colui che fosse stato riconosciuto non potesse, durante la minore età o lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento. Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che avesse validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che avesse compiuto il sedicesimo anno di età, poteva dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale. La nuova disciplina riconosce, invece, legittimazione a impugnare anche al figlio minore a mezzo di un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore. Provvedimenti interinaliIl giudice minorile, dopo la nomina di un curatore speciale e l'autorizzazione ad impugnare il riconoscimento del figlio non matrimoniale per difetto di veridicità, secondo la previsione degli artt. 264, e 74 l. n. 184/1983, può disporre, in via cautelare, nella situazione interinale che precede l'instaurazione del giudizio, l'allontanamento del minore dall'autore del riconoscimento, con il suo temporaneo affidamento presso terzi: si deve escludere che il relativo provvedimento, confermato in secondo grado in esito a reclamo, sia impugnabile con ricorso per cassazione, atteso che il provvedimento medesimo, modificabile in ogni tempo, non è decisorio, cioè non statuisce su posizioni di diritto soggettivo in conflitto, ma ha funzione amministrativa ed ordinatoria, al fine di tutelare in via d'urgenza l'interesse del minore (Cass. n. 4147/1996). BibliografiaAuletta, Diritto di famiglia, Torino, 2014; Bianca C. M., Istituzioni di diritto privato, Milano, 2014; Buffone, Le novità del “decreto filiazione”, Milano, 2014; Cian-Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Finocchiaro F., in Comm. S. B., artt. 84-158, Bologna-Roma, 1993; Jemolo, in La famiglia e il diritto, in Ann. fac. giur. Univ. Catania, Napoli, 1949, 57; Oberto, La comunione legale tra i coniugi, in Tr. C.M., Milano, 2010; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015. |