Codice Civile art. 307 - Revoca per indegnità dell'adottante (1).

Giusi Ianni

Revoca per indegnità dell'adottante (1).

[I]. Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell'adottato.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 62 l. 4 maggio 1983, n. 184.

Inquadramento

La revoca dell'adozione per indegnità dell'adottante può aversi qualora l'adottante abbia attentato alla vita dell'adottato o del coniuge o dei suoi ascendenti o discendenti ovvero si sia reso colpevole verso tali soggetti di un delitto punibile con la pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. I casi sono, quindi, gli stessi di quelli che legittimano la revoca dell'adozione per indegnità dell'adottato e devono considerarsi anche in questo caso tassativi e insuscettibili di applicazione analogica (art. 305).

Casistica

Stante l'assoluta specularità della relativa disciplina, per la disamina dei casi legittimanti la revoca dell'adozione per indegnità dell'adottante si rinvia al commento dell'art. 306.

Legittimazione all'esperimento dell'azione

La legittimazione all'esperimento dell'azione volta ad ottenere la revoca dell'adozione per indegnità dell'adottante compete in via esclusiva all'adottato, anche qualora soggetti passivi dell'azione delittuosa dell’adottante siano stati i coniugi ovvero i discendenti del genitore adottivo. Ciò in quanto, per come già osservato nel commento all'art. 306, il legislatore rimette alla parti del rapporto adottivo la decisione circa l'opportunità di sciogliere o meno il rapporto medesimo, anche in presenza di gravi reati commessi dall'adottato. A differenza, poi, di quanto previsto per l'ipotesi di revoca per indegnità dell'adottato il legislatore non stabilisce che in caso di morte dell'adottato per effetto della condotta delittuosa dell'adottante possano essere gli eredi dell'adottato a domandare la revoca dell'adozione. La spiegazione va verosimilmente rinvenuta nel fatto che l'adozione di persona maggiorenne non fa acquistare all'adottante diritti successori rispetto all'adottato.

La disciplina, tuttavia, non ha mancato di suscitare delle critiche in dottrina (Procida Mirabelli di Lauro, in Comm. S. B., 1995), in quanto ben potrebbe accadere che l'adottato abbia istituito erede testamentario l'adottante, a discapito, quindi, dei propri eredi legittimi. La questione è diventata ancora più problematica a seguito della riforma del 1983 (l. n. 184/1983) che ha eliminato dall'art. 307 la legittimazione del Pubblico Ministero all'esercizio dell'azione di revoca per indegnità dell'adottante.

Bibliografia

Astiggiano-Dogliotti, Le adozioni, Milano, 2014, 249 e ss.; Baviera, L'adozione speciale, Milano, 1982, 56); Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, Torino, 2014, 401 e ss.; Cendon, sub art. 293 c.c., in Commentario al codice civile, Milano, 2010; Collura-Zatti, Trattato di diritto di famiglia, 2, Milano, 2012; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1984, 332.

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