Codice Civile art. 312 - Accertamenti del tribunale (1) (2).

Giusi Ianni

Accertamenti del tribunale (1) (2).

[I]. Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l'adozione conviene all'adottando.

(1) Ai sensi dell'art. 3 l. 5 giugno 1967, n. 431, nelle ipotesi di cui a questo Capo, alla competenza della corte d'appello è sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il tribunale per i minorenni.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 64 l. 4 maggio 1983, n. 184.

Inquadramento

La norma in commento disciplina gli accertamenti istruttori che il Tribunale è chiamato a compiere a fronte della domanda di adozione di persona maggiorenne. Essa rappresenta il frutto delle modifiche apportate dalla l. 4 maggio 1983, n. 184, che ha notevolmente snellito la procedura, eliminando, in particolare, la necessità per i giudici di sentire preventivamente i genitori dell'adottante e accertare la “buona fama” di quest'ultimo.

Il procedimento di adozione

La domanda di adozione di persona maggiorenne si introduce con ricorso, a cui devono essere allegati i documenti finalizzati a consentire la verifica dei presupposti richiesti dalla legge per l'instaurazione del rapporto di filiazione giuridica (quindi, segnatamente, l'atto di nascita dell'adottante e dell'adottando; un certificato di stato di famiglia dell'adottante e dell'adottando). La competenza alla decisione spetta al Tribunale del luogo di residenza dell'adottante, che procederà nelle forme del procedimento camerale, ex artt. 737 e ss. c.p.c.. L'art. 311 sembrerebbe prevedere, tuttavia, una fase preliminare destinata a svolgersi dinanzi al Presidente del Tribunale, il quale dovrebbe raccogliere i consensi e gli assensi di cui  agli artt. 296-297 e rimettere, poi, le parti dinanzi al collegio, a cui è demandato lo svolgimento della fase istruttoria, sempre nelle forme del procedimento camerale. Nulla, tuttavia, sembra ostare alla concentrazione di entrambe le attività (acquisizione degli assensi e dei consensi e successiva istruttoria) in capo al collegio, anche in unica udienza. Trattandosi di azione di status, deve considerarsi necessario l’intervento del P.M. (art. 70, n. 3, c.p.c.), sicchè gli atti vanno trasmessi dal Presidente del Tribunale all'ufficio di Procura, affinché il P.M. abbia la possibilità di formulare le proprie conclusioni (art. 738, comma 2, c.p.c.).

Gli accertamenti istruttori del Tribunale

A questo punto, il Tribunale deve compiere, assunte le opportune informazioni, le valutazioni di cui all'art. 312, accertando l'adempimento delle condizioni di legge e la convenienza dell'adozione per l'adottando. Trattasi di valutazione di merito, diretta ad accertare se l'adozione risulti moralmente vantaggiosa ed economicamente non pregiudizievole per l'adottando. Il legislatore non tipizza, quindi, il tipo di attività istruttoria che il Tribunale deve compiere, potendo i giudici assumere informazioni nel modo ritenuto più opportuno, anche assumendo informazioni, senza particolari vincoli o formalità, mediante organi di pubblica sicurezza, servizi locali, o autorità comunali, udite tutte le persone che potrebbero essere a conoscenza della situazione di fatto dell'adottante, dell'adottando e della loro famiglia (Cass. n. 3462/2022). Il legislatore non tipizza, quindi, il tipo di attività istruttoria che il Tribunale deve compiere, potendo i giudici assumere informazioni nel modo ritenuto più opportuno, al fine di valutare ad esempio, la situazione patrimoniale dell'adottante o le condizioni familiari e di vita dell'adottante (a tal fine, potranno essere sentiti informatori o contattati i servizi sociali o le autorità comunali). Trattasi, in ogni caso, di accertamento di merito, dovendo il Tribunale valutare che l'adozione risulti moralmente vantaggiosa per l'adottando ed economicamente per lui non pregiudizievole. Si è sostenuto, ad esempio, che anche se - di norma - la presenza di figli minori degli adottanti, non ancora capaci di discernimento in ragione della tenera età, costituisce un impedimento all'adozione di maggiorenne, nondimeno può farsi luogo a quest'ultima qualora si accerti, da un lato, la presenza di significativi e stabili legami tra l'adottando e la famiglia degli adottanti, pur in mancanza di qualsiasi consanguineità, e, dall'altro, la conformità all'interesse dei figli minori stessi, rappresentati in giudizio a mezzo di curatore speciale (App. Napoli  1 febbraio 2012; Cass. 2426/2006).

In realtà, comunque, trattandosi di adozione di persona maggiorenne, è evidente che simile accertamento difficilmente potrà porsi in netto contrasto con la volontà dell'adottando, giuridicamente capace di esprimere il proprio consenso e, quindi, anche in grado di valutare autonomamente la convenienza dell'adozione rispetto ai propri interessi. Certamente più facile ed obiettiva la valutazione richiesta dal n. 1 dell'art. 312, che riguarda il controllo di legittimità sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'adozione (quindi, la presenza dei consensi e degli assensi richiesti dagli artt. 296-297; il compimento del trentacinquesimo anno di età da parte dell'adottante; una differenza di età di almeno diciotto anni tra adottante e adottando; l'assenza di discendenti minori o maggiorenni non consenzienti dell'adottante). I requisiti di legge, devono permanere fino al momento della pronuncia della sentenza che decide sull'adozione; se, pertanto, tali requisiti siano venuti meno al momento della pronuncia, l'adozione non può essere pronunciata e, se pronunciata, è affetta da nullità (così Cass. n. 2355/1970).

Bibliografia

Astiggiano-Dogliotti, Le adozioni, Milano, 2014, 249 e ss.; Baviera, L'adozione speciale, Milano, 1982, 56); Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, Torino, 2014, 401 e ss.; Cendon, sub art. 293 c.c., in Commentario al codice civile, Milano, 2010; Collura-Zatti, Trattato di diritto di famiglia, 2, Milano, 2012; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1984, 332.

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