Codice Civile art. 322 - Inosservanza delle disposizioni precedenti (1).Inosservanza delle disposizioni precedenti (1). [I]. Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (2) o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa [1425, 1441]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 145 l. 19 maggio 1975, n. 151. (2) L'art. 46, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alla parola «potestà», le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. InquadramentoLa norma in commento disciplina le conseguenze della violazione degli artt. 320 e ss. nella stipula di atti riguardanti minori di età, configurando, per tali ipotesi, la sanzione della annullabilità, che può essere richiesta dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dallo stesso figlio ove divenuto maggiorenne o dai suoi eredi o aventi causa. La violazione delle norme sulla rappresentanza legaleLa violazione delle norme sulla rappresentanza legale è causa di annullabilità dell'atto, quale azione sottoposta a termine di prescrizione quinquennale che, per il minore, inizia a decorrere dal raggiungimento della maggiore età, secondo la regola generale posta dall'art. 1442 (Cass. n. 12117/2014). La legittimazione all'esperimento dell'azione compete ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, al figlio divenuto maggiorenne, ai suoi eredi o aventi causa (ricadendo in tale ultima categoria coloro che abbiano acquistato diritti incompatibili con gli effetti dell'atto da annullare). Trattandosi, inoltre, di annullabilità e non di nullità, la patologia negoziale non potrà essere invocata dall'altro contraente (Cass. n. 7044/1988) o da altri soggetti interessati diversi da quelli specificamente indicati dall'art. 322 (ad esempio, i coeredi del minore a cui l'eredità sia stata devoluta in mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare: Cass. n. 7495/1996) né potrà essere rilevata d'ufficio dal giudice in un eventuale processo. L'atto annullabile, inoltre, sempre secondo le regole generali, produrrà i suoi effetti fino all'intervento della sentenza costitutiva di annullamento. Trattandosi, poi, di annullamento dovuto ad incapacità legale, troveranno applicazione, quanto agli effetti dell'annullamento, gli artt. 1443 e 1445. CasisticaSecondo la giurisprudenza di legittimità è annullabile su iniziativa del figlio il contratto di compravendita immobiliare stipulato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale in nome proprio ma con il denaro del minore usato nell'interesse proprio: non può, infatti, considerarsi precluso l'accoglimento della domanda di annullamento parziale per incapacità legale, attinente alla sola parte del contratto che indica la persona dell'acquirente, in applicazione analogica dell'art. 1432, allorché ne faccia richiesta lo stesso soggetto in precedenza incapace, ritenendo la soluzione conforme ai propri interessi, sempre che non ne derivi alcun pregiudizio per la controparte (Cass. n. 12117/2014). Si è osservato, altresì, che in materia di mediazione, in ipotesi di contratto preliminare di compravendita annullabile per essere stato stipulato dall'esercente la potestà anche in nome e per conto del figlio minore senza la necessaria autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320, il mediatore non ha diritto, ai sensi dell'art. 1757 c.c. alla provvigione, non rilevando, in contrario, che il genitore si fosse impegnato a chiedere l'autorizzazione giudiziale, essendo tale circostanza inidonea a rimuovere il detto connotato di invalidità (Cass. n. 7067/2002). BibliografiaBellelli, I doveri del figlio verso i genitori nella legge di riforma della filiazione, in Dir. famiglia fasc.2, 2013, 645; Buffone, Le novità del «decreto filiazione», Milano, 2014, 1 e ss.; Collura-Zatti, Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2012, 1449 e ss; Dogliotti, La filiazione fuori dal matrimonio, Milano, 2015, 197 e ss.; Figone, La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale, Torino, 2014, 1 e ss.; Montecchiari, La potestà dei genitori, Milano, 2006, 223 e ss; Ruscello, La potestà dei genitori. Usufrutto legale, Milano, 2010, 1 e ss. |