Codice Civile art. 328 - Nuove nozze (1).Nuove nozze (1). [I]. Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di questo ultimo [301]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 151 l. 19 maggio 1975, n. 151. InquadramentoLa norma disciplina le modalità di esercizio dell'usufrutto legale da parte del genitore che passi a nuove nozze. Il passaggio a nuove nozze del genitoreAi sensi dell'art. 328, il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale sui beni dei figli minori, pur con l'obbligo di accantonare in loro favore quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento e l'educazione di essi e conserva, altresì, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6177/1982), l'amministrazione dei beni e la possibilità di proporre le relative azioni giudiziarie. La norma, quindi, letteralmente intesa, mantiene una titolarità soltanto formale dell'usufrutto in capo al genitore che passi a nuove nozze, posto che quest'ultimo ha l'obbligo di destinare in via esclusiva i frutti al figlio proprietario (utilizzandoli per il suo mantenimento ed accantonando l'eventuale eccedenza), senza cioè la possibilità di destinare i proventi al mantenimento del nuovo nucleo familiare. Parte della dottrina, tuttavia, ha osservato che per effetto di simile interpretazione verrebbero pregiudicati i membri della famiglia originaria del figlio proprietario, beneficianti dei frutti dell'usufrutto legale secondo la disciplina generale di cui all'art. 324. La norma, quindi, secondo tali autori andrebbe interpretata nel senso che il genitore passato a nuove nozze avrebbe l'obbligo di accantonare i frutti eccedenti non solo il mantenimento del figlio proprietario ma anche quello degli altri componenti della famiglia originaria (Ferri, in Comm. S. B., 2011; De Mauro, Le famiglie ricomposte, in Familia 2005, 767). Altra questione problematica è capire cosa accada in ipotesi di scioglimento o annullamento del nuovo matrimonio, se cioè riviva l'usufrutto legale come disciplinato degli artt. 324 ss., oppure se sopravviva l'istituto previsto dall'art. 328. A favore della perdurante applicabilità dell’art. 328 sembra deporre il fatto che l'annullamento o lo scioglimento del nuovo matrimonio non necessariamente fanno venire meno il nuovo nucleo familiare, per cui può continuare a sussistere un'esigenza di salvaguardia del figlio proprietario dalla destinazione dei frutti dei suoi beni ad un nucleo familiare di cui egli non sia membro (Finocchiaro-Finocchiaro, Diritto di famiglia, Milano, 1984, 2177).
BibliografiaBellelli, I doveri del figlio verso i genitori nella legge di riforma della filiazione, in Dir. famiglia fasc.2, 2013, 645; Buffone, Le novità del «decreto filiazione», Milano, 2014, 1 e ss.; Collura-Zatti, Trattato di diritto di famiglia, Milano, 2012, 1449 e ss; Dogliotti, La filiazione fuori dal matrimonio, Milano, 2015, 197 e ss.; Figone, La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale, Torino, 2014, 1 e ss.; Montecchiari, La potestà dei genitori, Milano, 2006, 223 e ss; Ruscello, La potestà dei genitori. Usufrutto legale, Milano, 2010, 1 e ss. |