Codice Civile art. 343 - Apertura della tutela.

Giusi Ianni

Apertura della tutela.

[I]. Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause [19, 32, 34 c.p.] non possono esercitare la responsabilità genitoriale (2), si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore [45 2; 129 trans.; 24 c.p.c.] (1).

[II]. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale (3).

(1) Comma così modificato dapprima dall'art. 146 l. 24 novembre 1981, n. 689 e successivamente dall'art. 139 lett. a) d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) L'art. 56, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole «potestà dei genitori», le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

(3) Comma così modificato dall'art. 139lett. b) d.lg. n. 51, cit.

Inquadramento

La tutela è istituto succedaneo alla responsabilità genitoriale, che trova applicazione qualora il minore sia privo di entrambi i genitori ovvero per altre cause i medesimi non possano esercitare la responsabilità genitoriale. In simili casi la tutela è aperta dal Tribunale nel cui circondario si trova la sede principale degli affari e degli interessi del minore.

La tutela

La tutela, pur perseguendo la medesima finalità di protezione del minore propria della responsabilità genitoriale, si caratterizza per un legame meno intenso tra tutore e pupillo, potendo anche mancare la coabitazione tra i due. I casi in cui si rende necessario aprire la tutela, oltre che nella morte di entrambi i genitori, vanno individuati nella decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale per provvedimento giudiziario (artt. 330-333) o per condanna penale (ad esempio, alla pena dell'ergastolo o a reati che comportino la sanzione accessoria di cui all'art. 34 c.p.); nella dichiarazione di interdizione giudiziale; nella dichiarazione di assenza, scomparsa o morte presunta; nell'impedimento di mero fatto che precluda ad entrambi i genitori l'adozione di provvedimenti urgenti nell'interesse del minore. 

Le norme sulla tutela si applicano anche al minore straniero non accompagnato, definito dall'art. 2 l. n. 47/2017 come il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

Secondo la giurisprudenza di merito la tutela va aperta anche qualora i genitori non siano in grado, anche per loro disinteresse, di instaurare un rapporto significativo con i figli (Trib. Modena, 28 maggio 2014).

E' riconducibile alla categoria del minore straniero non accompagnato la condizione del  minore che, in base a un rapporto di affidamento intrafamiliare, goda in Italia di assistenza materiale ma sia nello stesso tempo privo di rappresentanza legale per l'impossibilità di riconoscere la validità in Italia di un atto di delega dell'affidamento del minore non riconosciuto nell'ordinamento di provenienza come attributivo della rappresentanza legale del minore. Inoltre, la condizione di minore straniero non accompagnato non può ritenersi esclusa dal fatto che il minore si trovi in Italia per motivi familiari e/o di studio o formazione professionale, non potendosi ritenere ristretta tale categoria a coloro che accedono al territorio dello Stato italiano allo scopo di presentare una istanza di protezione internazionale o di protezione secondo le forme previste dal diritto nazionale (Cass. n.  9648/2022).

Luogo di apertura della tutela

La competenza ad aprire la tutela spetta al Tribunale del circondario in cui si trova il luogo in cui il minore ha la sede principale dei propri affari ed interessi. Tendenzialmente, quindi, la competenza si radica nel luogo in cui il minore risiede o abitualmente dimora. Una volta aperta la tutela, tuttavia, qualora il tutore nominato trasferisca il proprio domicilio in altro circondario, anche la tutela potrà essere trasferita nello stesso luogo con decreto motivato del Tribunale (ciò, evidentemente, al fine di agevolare l'attività del tutore con una maggiore vicinanza al giudice tutelare chiamato a vigilare sul suo operato e ad autorizzare il compimento di taluni atti).

In caso di interdizione legale, il giudice competente per l'apertura della tutela  va individuato in quello del luogo in cui, alla data dell'apertura, coincidente con l'informativa della condanna al giudice tutelare, l'interdetto abbia la sede principale dei suoi affari ed interessi. Tale luogo, da individuarsi in concreto, è, secondo l'id quod plerumque accidit, quello della residenza anagrafica del condannato alla pena dell’ergastolo, salva la prova contraria ed in particolare salva la prova della circostanza che, per effetto della eventuale detenzione cautelare, nel luogo in cui risiedeva (anagraficamente o effettivamente) prima dell'arresto, l'interdetto non abbia più i propri rapporti o interessi principali, e che, dunque, il centro degli stessi si sia spostato nel luogo di detenzione (Cass. n. 1631/2016 e Cass. n. 23107/2015).

In caso, infine, di minore straniero non accompagnato, il d.lgs. n. 220/2017 ha spostato dal giudice tutelare al Tribunale per i minorenni la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore, in modo da concentrare tutte le fasi procedimentali giurisdizionali relative a tale categoria di soggetti presso uno stesso giudice.

Bibliografia

Cividali, La tutela. un istituto da rinnovare e adeguare a nuove realtà, in Dir. famiglia, fasc.2, 2003, 453; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 259 e ss.; Veronesi, Titolo del Libro: L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori, Milano, 2008, 178 e ss.

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