Codice Civile art. 346 - Nomina del tutore e del protutore.

Giusi Ianni

Nomina del tutore e del protutore.

[I]. Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore [348, 354, 360, 389].

Inquadramento

Una volta avuta notizia di fatti legittimanti l'apertura della tutela, il giudice tutelare deve procedere alla nomina del tutore e del protutore, secondo i criteri dettati dagli artt. 348 ss.

La nomina del tutore e del protutore: forma e impugnazione

Secondo la regola generale ricavabile dall'art. 43 disp. att., la nomina del tutore e del protutore avviene con decreto, previa audizione del minore che abbia compiuto gli anni dodici (o anche di età inferiore se capace di discernimento), come disposto dall'art. 348. Avverso il decreto di nomina è possibile proporre reclamo dinanzi al Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 739 c.p.c.

E' stato, invece, giudicato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale il tribunale abbia deciso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare reiettivo della richiesta di sostituzione di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata, essendo sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione (Cass. n. 17104/2019).

Bibliografia

Cividali, La tutela. un istituto da rinnovare e adeguare a nuove realtà, in Dir. famiglia, fasc.2, 2003, 453; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 259 e ss.; Veronesi, Titolo del Libro: L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori, Milano, 2008, 178 e ss.

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