Codice Civile art. 352 - Dispensa su domanda.Dispensa su domanda. [I]. Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela [353]: 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente; 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime; 3) (1); 4) i militari in attività di servizio; 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque; 6) chi ha più di tre figli minori; 7) chi esercita altra tutela; 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente; 9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela. (1) Numero abrogato dall'art. 161 l. 19 maggio 1975, n. 151. InquadramentoA differenza dei soggetti indicati dall'art. 351, quelli indicati dall'art. 352 possono essere esonerati su loro richiesta dall'ufficio di tutore, presentando domanda di dispensa nelle forme e nei termini stabiliti dalla medesima norma. La dispensa su domandaLa ratio della dispensa su domanda va individuata sia nella necessità di tutelare soggetti per i quali, a causa dell'età, della salute o di determinate situazioni familiari o lavorative, diventerebbe troppo gravoso l'esercizio dell'ufficio di tutela, sia nella necessità di tutelare il medesimo minore, rispetto a situazioni non favorevoli in cui i soggetti indicati dalla norma verrebbero a trovarsi per l'esercizio della tutela. L'interessato, tuttavia, decade dal diritto alla dispensa ove non la eserciti nelle forme e nei termini indicati dal successivo art. 353. BibliografiaCividali, La tutela. un istituto da rinnovare e adeguare a nuove realtà, in Dir. famiglia, fasc.2, 2003, 453; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 259 e ss.; Veronesi, Titolo del Libro: L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori, Milano, 2008, 178 e ss. |