Codice Civile art. 352 - Dispensa su domanda.

Giusi Ianni

Dispensa su domanda.

[I]. Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela [353]:

1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

3) (1);

4) i militari in attività di servizio;

5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

6) chi ha più di tre figli minori;

7) chi esercita altra tutela;

8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

(1) Numero abrogato dall'art. 161 l. 19 maggio 1975, n. 151.

Inquadramento

A differenza dei soggetti indicati dall'art. 351, quelli indicati dall'art. 352 possono essere esonerati su loro richiesta dall'ufficio di tutore, presentando domanda di dispensa nelle forme e nei termini stabiliti dalla medesima norma.

La dispensa su domanda

La ratio della dispensa su domanda va individuata sia nella necessità di tutelare soggetti per i quali, a causa dell'età, della salute o di determinate situazioni familiari o lavorative, diventerebbe troppo gravoso l'esercizio dell'ufficio di tutela, sia nella necessità di tutelare il medesimo minore, rispetto a situazioni non favorevoli in cui i soggetti indicati dalla norma verrebbero a trovarsi per l'esercizio della tutela. L'interessato, tuttavia, decade dal diritto alla dispensa ove non la eserciti nelle forme e nei termini indicati dal successivo art. 353.

Bibliografia

Cividali, La tutela. un istituto da rinnovare e adeguare a nuove realtà, in Dir. famiglia, fasc.2, 2003, 453; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 259 e ss.; Veronesi, Titolo del Libro: L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori, Milano, 2008, 178 e ss.

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