Codice Civile art. 353 - Domanda di dispensa.Domanda di dispensa. [I]. La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta. [II]. Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona. InquadramentoLa norma in commento regola le forme e i termini in cui la domanda di dispensa deve essere presentata dai soggetti menzionati dall'art. 352, a pena di decadenza dal diritto all'esonero. La domanda di dispensaLa domanda di dispensa deve essere presentata dall'interessato prima della data fissata per la prestazione del suo giuramento, decadendo altrimenti l'interessato, come detto, dal diritto all'esonero. Ciò, tuttavia, vale solo per il caso in cui la causa legittimante la dispensa sia antecedente alla nomina, potendo altrimenti l'interessato rappresentare la causa sopravvenuta al giudice tutelare anche successivamente. Sulla richiesta di dispensa il giudice tutelare provvede con decreto motivato e, in caso di accoglimento della richiesta, la medesima autorità giudiziaria deve provvedere anche alla nomina di un nuovo tutore. Per evitare, tuttavia, vuoti nella tutela, si prevede espressamente che in attesa della delibazione sulla domanda di dispensa da parte del giudice e dell'assunzione dell'ufficio da parte del sostituto, l'interessato è tenuto comunque all'espletamento dell'incarico. BibliografiaCividali, La tutela. un istituto da rinnovare e adeguare a nuove realtà, in Dir. famiglia, fasc.2, 2003, 453; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 259 e ss.; Veronesi, Titolo del Libro: L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori, Milano, 2008, 178 e ss. |