Codice Civile art. 367 - Dichiarazione di debiti o crediti del tutore.

Giusi Ianni

Dichiarazione di debiti o crediti del tutore.

[I]. Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.

[II]. Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.

[III]. In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito [368].

Inquadramento

La norma disciplina il caso in cui il tutore vanti ragioni di debito o credito nei confronti del minore, imponendo la dichiarazione di tale situazione all'atto della formazione dell'inventario.

Le ragioni di debito o credito del tutore nei confronti del minore

Il tutore prima della chiusura dell'inventario deve dichiarare l'esistenza di debiti o crediti nei confronti del minore. A tal fine, il cancelliere o il notaio che partecipano alla redazione dell'inventario hanno l'obbligo di interpellare il tutore circa l'esistenza di eventuali ragioni di debito o credito (nelle limitate ipotesi in cui l'inventario può essere compiuto senza l'assistenza del cancelliere o di un notaio, perché il patrimonio del minore non supera i 7,75 euro, l'interpello del tutore deve essere fatto direttamente dal giudice tutelare). Dell'interpello e della risposta del tutore si deve dare atto, in ogni caso, nell'inventario o nel suo verbale di deposito. Le conseguenze dell'omessa o infedele dichiarazione sono disciplinate dal successivo art. 368.

Bibliografia

Cividali, La tutela. un istituto da rinnovare e adeguare a nuove realtà, in Dir. famiglia, fasc.2, 2003, 453; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 259 e ss.; Veronesi, Titolo del Libro: L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori, Milano, 2008, 178 e ss.

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