Codice Civile art. 369 - Deposito di titoli e valori.Deposito di titoli e valori. [I]. Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore [2003] e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito [251 trans.] designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia. [II]. Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione. InquadramentoLa norma pone un ulteriore obbligo a carico del tutore in sede di formazione dell'inventario, dovendo egli depositare presso un istituto di credito individuato dal giudice tutelare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi eventualmente esistenti nel patrimonio del minore, salvo che il medesimo giudice tutelare stabilisca diversamente per la loro custodia. Il deposito di titoli e valori da parte del tutoreLa norma trova applicazione qualora il tutore, nel corso delle operazioni di formazione dell'inventario, rinvenga nel patrimonio del minore denaro, titoli di credito o oggetti preziosi: in tal caso, egli deve immediatamente dare comunicazione al giudice tutelare di tale circostanza, affinché l'organo giudiziario individui le modalità di custodia (la regola, infatti, è quella del deposito presso un istituto di credito individuato dal giudice tutelare, ma quest'ultimo, in relazione alle circostanze del caso concreto, può anche stabilire diversamente). Il deposito disciplinato dall'art. 369 è, quindi, atto cautelativo, volto a consentire la conservazione degli oggetti di valore, di denaro contante e di titoli di credito nelle more della redazione dell'inventario. Per espressa previsione, tuttavia, il tutore non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione. La norma non configura nessuna conseguenza specifica per l'inadempimento, da parte del tutore, all'obbligo in esso configurato. Secondo la dottrina, tuttavia, tale omissione può essere causa di rimozione del tutore da parte del giudice tutelare, nonché fonte di responsabilità civile nei confronti del minore qualora i beni elencati dall'art. 369 dovessero perire nel corso delle operazioni di inventario (Bucciante, La tutela dei minori, in Trattato di diritto privato a cura di Rescigno, Torino, 1997, 710). BibliografiaCividali, La tutela. un istituto da rinnovare e adeguare a nuove realtà, in Dir. famiglia, fasc.2, 2003, 453; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 259 e ss.; Veronesi, Titolo del Libro: L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori, Milano, 2008, 178 e ss. |