Codice Civile art. 381 - Cauzione.Cauzione. [I]. Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità [131 trans.]. [II]. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata. InquadramentoLa norma configura la possibilità per il giudice tutelare di imporre la prestazione di una cauzione al tutore, quale forma di garanzia patrimoniale della sua gestione. La cauzioneSulla base di quanto disposto dall'art. 381, a differenza di quanto previsto dal codice previgente, la prestazione della cauzione non è un obbligo indefettibile per il tutore, essendo facoltà discrezionale del giudice tutelare imporla tenuto conto della natura e dell'entità del patrimonio da amministrare. Ove imponga la corresponsione della cauzione, il giudice tutelare deve determinarne anche l'ammontare e le modalità (potendo la cauzione consistere non solo nel versamento di una somma di denaro ma anche, ad esempio, nella prestazione di una fideiussione o nella costituzione di un diritto reale di garanzia). In caso, inoltre, di imposizione della cauzione la mancata prestazione di essa può essere causa di rimozione del tutore, ovvero fonte di sua responsabilità nei confronti del minore, ai sensi dell'art. 382. Nulla disponendo la norma, si ritiene che la cauzione possa essere imposta non solo all'atto dell'apertura della tutela, ma anche in corso di svolgimento dell'ufficio, qualora particolari ragioni lo impongano. In qualsiasi momento, inoltre, il giudice tutelare può liberare il tutore dalla cauzione versata (che, altrimenti, dovrà essere restituita alla cessazione della tutela). Si esclude, invece, che la cauzione possa essere imposta al protutore, sia per l'eccezionalità della norma che non ammette applicazioni analogiche, sia alla luce della ratio di essa, posto che il protutore non ha compiti diretti di amministrazione del patrimonio del minore. BibliografiaCividali, La tutela. un istituto da rinnovare e adeguare a nuove realtà, in Dir. famiglia, fasc.2, 2003, 453; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 259 e ss.; Veronesi, Titolo del Libro: L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori, Milano, 2008, 178 e ss. |