Codice Civile art. 388 - Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto.Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto. [I]. Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela [596, 779] (1). [II]. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa [1425 ss.]. (1) Comma così modificato dall'art. 3 2 l. 9 gennaio 2004, n. 6. Il testo recitava: «Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela». InquadramentoLa norma vieta qualsiasi convenzione tra tutore e tutelato divenuto maggiorenne prima che sia decorso un anno dall'approvazione del rendiconto finale. L'attuale formulazione della disposizione è il frutto delle modifiche apportate dalla l. n. 6/2004, mentre in precedenza il limite temporale del divieto di stipula di convenzioni era rappresentato dall'approvazione del conto. La ratio della disciplinaLa ratio del divieto va rinvenuta nel fatto che appena cessata la tutela la posizione del tutelato rispetto al tutore non è ancora perfettamente paritaria e indipendente, sicché si vuole evitare che il tutelato possa sottoscrivere convenzioni con l'ex tutore solo per una sorta di soggezione verso quest'ultimo o possa essere dal medesimo condizionato negativamente. Parlando la norma genericamente di “convenzione” deve ritenersi che il divieto riguardi qualsiasi atto negoziale suscettibile di produrre effetti vincolanti per il tutelato (che può essere un contratto, ma anche un atto unilaterale, ad esempio una promessa di pagamento o una ricognizione di debito). Essendo, inoltre, il divieto fondato su ragioni di ordine pubblico, deve escludersi qualsiasi possibilità di deroga ad opera delle parti interessate. Qualora, invece, la convenzione venga ugualmente sottoscritta nei limiti temporali indicati dall'art. 388, essa sarà annullabile su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (trattandosi di divieto posto a protezione esclusiva degli interessi del tutelato). BibliografiaCividali, La tutela. un istituto da rinnovare e adeguare a nuove realtà, in Dir. famiglia, fasc.2, 2003, 453; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 259 e ss.; Veronesi, Titolo del Libro: L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori, Milano, 2008, 178 e ss. |