Codice Civile art. 395 - Rifiuto del consenso da parte del curatore.

Giusi Ianni

Rifiuto del consenso da parte del curatore.

[I]. Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto [, salva, se occorre, l'autorizzazione del tribunale] 1 [45 1 att.].

[1] Parole soppresse dall'art. 1, comma 8, lett. b), d.lgs.  10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

Inquadramento

La norma individua i rimedi a disposizione dell'emancipato qualora il curatore rifiuti il suo consenso al compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Il rifiuto del consenso del curatore e l'intervento da parte del giudice tutelare

Qualora il curatore rifiuti il proprio consenso al compimento di un atto di straordinaria amministrazione, l'emancipato può ricorrere al giudice tutelare il quale, ove ritenga che il rifiuto del consenso sia ingiustificato, nominerà un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto. Il rifiuto è ingiustificato, secondo la dottrina, qualora il giudice tutelare, ove fosse stato chiamato a concedere l'autorizzazione rispetto al compimento di quell'atto, l'avrebbe concessa. Per questi motivi, la nomina del curatore speciale contiene in sé, di regola, anche l'autorizzazione al compimento dell'atto, nei casi in cui essa è necessaria ex art. 394, salvo che si tratti di atti che debbano essere autorizzati dal Tribunale (caso in cui occorrerà rivolgere, comunque, l'istanza di autorizzazione all'autorità competente). Va osservato, peraltro, che l'autorizzazione del Tribunale resta necessaria per i soli procedimenti introdotti fino al 28 febbraio 2023, divenendo di seguito esclusiva la competenza all'autorizzazione in capo al giudice tutelare, in forza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022. Peraltro, nulla esclude che il curatore speciale, una volta valutato il caso concreto, neghi anch'egli il suo consenso, evidentemente sulla base di motivazioni diverse da quelle che avevano dato origine al rifiuto da parte del curatore dell'emancipato. Il giudice tutelare, in ogni caso, decide sul ricorso dell'emancipato con decreto motivato, reclamabile dinanzi al Tribunale ordinario ai sensi del primo comma dell'art. 45 disp. att.

Bibliografia

Cividali, La tutela. un istituto da rinnovare e adeguare a nuove realtà, in Dir. famiglia, fasc.2, 2003, 453; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 259 e ss.; Veronesi, Titolo del Libro: L'intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori, Milano, 2008, 178 e ss.

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