Codice Civile art. 406 - Soggetti (1).

Giusi Ianni

Soggetti (1).

[I]. Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

[II]. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

[III]. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, l. 9 gennaio 2004, n. 6, che ha inserito l'intero Capo in testa al titolo XII. Questo articolo, fino all'abrogazione ex art. 77 l. 4 maggio 1983, n. 184 era parte del titolo XI.

Inquadramento

La norma individua i soggetti legittimati a presentare ricorso al giudice tutelare al fine di ottenere la nomina di un amministratore di sostegno.

I soggetti legittimati alla richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno

La domanda diretta ad ottenere la nomina dell'amministrazione di sostegno può essere proposta dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'art. 417, anch'esso novellato dalla l. n. 6/2004 (il coniuge del beneficiario, la persona con quest'ultimo stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o il curatore del beneficiario e il Pubblico Ministero). La legittimazione del convivente, peraltro, rappresenta una novità della riforma del 2004, che ha dato rilevanza, a questi fini, anche alla famiglia di fatto. A seguito dell’entrata in vigore della l. n. 76/2016 deve, peraltro, intendersi equiparato al coniuge ai fini della proposizione della domanda di nomina dell’amministratore di sostegno anche la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in forza di quanto stabilito dal medesimo testo normativo. Sono legittimati alla proposizione del ricorso anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, qualora vengano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno. In alternativa, tali ultimi soggetti possono dare notizia della situazione legittimante il ricorso al pubblico ministero, che potrà a sua volta presentare ricorso al giudice tutelare. I soggetti legittimati all'azione, peraltro, sono individuati sulla base di una valutazione già effettuata a monte dal legislatore, sicché il giudice tutelare dovrà prescindere da ogni disamina dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Non è consentita, invece, l'apertura d'ufficio della procedura di amministrazione di sostegno, contrariamente a quanto si era previsto nella prima bozza della legge di riforma (il giudice che constati nell'ambito di un processo una situazione legittimante la nomina di un amministratore di sostegno dovrà, quindi, darne notizia al Pubblico Ministero affinché quest'ultimo si attivi ex artt. 404 e ss.). Chi propone il ricorso per l'istituzione di un'amministrazione di sostegno nei riguardi di un terzo è onerato, in caso di specifica contestazione, della prova della sua legittimazione attiva (Cass. n. 22602/2017).

La forma della domanda

La domanda diretta ad ottenere la nomina di un amministratore di sostegno deve rivestire la forma del ricorso, il cui contenuto è determinato dal successivo art. 407. Se, inoltre, il ricorso concerne una persona interdetta o inabilitata esso deve essere presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

Bibliografia

Bibliografia: Bonilini-Chizzini, L'amministrazione di sostegno, Padova, 2007, 1 e ss.; Buffone, Volontaria giurisdizione. Tutela dei soggetti deboli, Milano, 2012, 1 e ss.; Correnti, Fineschi, Frati, Gulino, Direttive anticipate di trattamento e amministrazione di sostegno: la corte di cassazione richiede lo stato d'incapacità attuale e non futuro, in Resp. civ. e prev., fasc. 2, 2014, 695; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 319 e ss.; Tagliaferri, L' amministrazione di sostegno nell'interpretazione della giurisprudenza, Piacenza, 2010, 1 e ss.

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