Codice Civile art. 425 - Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato.Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato. [I]. L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale [397] soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore [2203 ss.]1. [1] Comma modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito le parole «soltanto se autorizzato dal giudice tutelare» alle parole «soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". InquadramentoLa norma in commento detta una disciplina specifica per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato, che si differenzia parzialmente da quella dettata dall'art. 397 per il minore emancipato. L'esercizio dell'impresa da parte dell'inabilitatoA differenza del minore emancipato, che può essere autorizzato sia all'inizio dell'attività di impresa sia alla sua continuazione e, una volta autorizzato, acquista una capacità di agire generale, che si estende anche agli atti di straordinaria amministrazione estranei all'esercizio dell'impresa, l'inabilitato può essere autorizzato solo alla continuazione dell'impresa e, in caso di autorizzazione, può compiere autonomamente solo gli atti inerenti all'esercizio dell'impresa, non anche quelli estranei all'attività, per cui resta fermo il regime autorizzatorio generale (parte della dottrina ritiene, tuttavia, ritiene estensibile anche all'inabilitato autorizzato all'esercizio dell'impresa la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 397). Secondo la dottrina prevalente, peraltro, l'inabilitato autorizzato alla continuazione dell'impresa non potrebbe compiere autonomamente neppure gli atti di straordinaria amministrazione inerenti all'esercizio dell'impresa, necessitando comunque dell'assistenza del curatore e, ove previsto, dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (Auletta, Capacità all'esercizio dell'impresa commerciale, in Enc. dir., Milano, 1978, 78). Competente a concedere l'autorizzazione alla continuazione dell'impresa da parte dell'inabilitato, per i procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, è il Tribunale, che provvede su parere del giudice tutelare, su istanza dell'inabilitato, a tal fine assistito dal curatore. Per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 la competenza è, invece, del giudice tutelare, in forza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022. Il Tribunale (o il giudice tutelare) può subordinare l'autorizzazione alla nomina di un institore da parte del medesimo inabilitato, che provveda al compimento degli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, secondo la disciplina generale di cui agli artt. 2203 e ss. Anche in presenza di un institore nominato, tuttavia, secondo la dottrina, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione necessita comunque dell'assistenza del curatore e, ove prevista, dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, non avendo l'institore rappresentanza legale dell'inabilitato. (Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 293 e ss.). BibliografiaBonilini-Chizzini, L'amministrazione di sostegno, Padova, 2007, 1 e ss.; Buffone, Volontaria giurisdizione. Tutela dei soggetti deboli, Milano, 2012, 1 e ss.; Correnti, Fineschi, Frati, Gulino, Direttive anticipate di trattamento e amministrazione di sostegno: la corte di cassazione richiede lo stato d'incapacità attuale e non futuro, in Resp. civ. e prev., fasc. 2, 2014, 695; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 319 e ss.; Tagliaferri, L' amministrazione di sostegno nell'interpretazione della giurisprudenza, Piacenza, 2010, 1 e ss. |