Codice Civile art. 430 - Pubblicità.

Giusi Ianni

Pubblicità.

[I]. Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'articolo 423.

Inquadramento

La sentenza di revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione è soggetta al medesimo regime pubblicitario delineato dall'art. 423 per la sentenza dichiarativa dell'interdizione o dell'inabilitazione.

La pubblicità della sentenza di revoca

Ciò comporta che la sentenza di revoca deve essere immediatamente annotata a cura del cancelliere nell'apposito registro delle tutele e delle curatele e comunicata entro dieci giorni all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine dell'atto di nascita del soggetto interessato. Trattasi di forma di pubblicità-notizia che non produce alcun effetto costitutivo (producendosi, invece, gli effetti della revoca dal passaggio in giudicato della sentenza, come evincibile dal successivo art. 431).

Bibliografia

Bonilini-Chizzini, L'amministrazione di sostegno, Padova, 2007, 1 e ss.; Buffone, Volontaria giurisdizione. Tutela dei soggetti deboli, Milano, 2012, 1 e ss.; Correnti, Fineschi, Frati, Gulino, Direttive anticipate di trattamento e amministrazione di sostegno: la corte di cassazione richiede lo stato d'incapacità attuale e non futuro, in Resp. civ. e prev., fasc. 2, 2014, 695; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004, 319 e ss.; Tagliaferri, L' amministrazione di sostegno nell'interpretazione della giurisprudenza, Piacenza, 2010, 1 e ss.

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