Codice Civile art. 441 - Concorso di obbligati.Concorso di obbligati. [I]. Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche [446]. [II]. Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. [III]. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze. InquadramentoLa norma regolamenta l'ipotesi di concorso fra soggetti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433, nel medesimo grado ovvero in gradi diversi. Il concorso fra obbligati agli alimentiQualora vi siano più obbligati nel medesimo grado, tutti devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. In tal caso, quindi, il giudice dovrà porre a carico di ciascun obbligato un assegno proporzionato alla sua capacita economica, la cui somma sia sufficiente al soddisfacimento dello stato di bisogno dell'alimentando (Cass. n. 2477/1962). Tale principio, tuttavia, vale solo per l'ipotesi in cui i co-obbligati in pari grado abbiano capacità economica, sia pur diversamente graduata. Qualora, invece, fra i coobbligati soltanto uno sia in grado di sopportare l'onere, l'obbligazione può essere posta in tutto o in parte a carico dell'unico obbligato economicamente capace (Cass. n. 1767/1986). Ove, invece, nessuno degli obbligati in grado anteriore sia in condizione di prestare gli alimenti, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. In caso di contenzioso sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze. La giurisprudenza, peraltro, esclude che si abbia un litisconsorzio necessario nell'ipotesi di più obbligati nello stesso grado alla corresponsione di alimenti (Cass. n. 2477/1962). BibliografiaAuletta, Alimenti, in Enc. dir., Roma, 1988, 2; Rolando, Alimenti e mantenimento nel diritto di famiglia. Tutela civile, penale, internazionale, Milano, 2006, 1 e ss.; Trabucchi, Gli affini del divorziato, un rapporto che non ha senso, in Giur. it. 1978, I, 1, 518; Trabucchi, Alimenti, in Nss. D.I., Torino, 1979. |