Codice Civile art. 444 - Adempimento della prestazione alimentare.Adempimento della prestazione alimentare. [I]. L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto. InquadramentoL'assegno alimentare, una volta prestato dall'obbligato secondo le modalità stabilite, non può essere nuovamente richiesto dall'alimentando. L'irripetibilità dell'assegno alimentareDal tenore letterale della norma si evince una sostanziale autonomia gestionale dell'alimentando rispetto all'assegno alimentare, nel senso che egli può fare l'uso che vuole della somme ricevute, salva l'impossibilità di richiederne nuovamente la prestazione al soggetto obbligato. Si ritiene, inoltre, che una volta giunto l'assegno nella disponibilità dell'alimentando, sia a carico di quest'ultimo il rischio del suo perimento, smarrimento o furto. BibliografiaAuletta, Alimenti, in Enc. dir., Roma, 1988, 2; Rolando, Alimenti e mantenimento nel diritto di famiglia. Tutela civile, penale, internazionale, Milano, 2006, 1 e ss.; Trabucchi, Gli affini del divorziato, un rapporto che non ha senso, in Giur. it. 1978, I, 1, 518; Trabucchi, Alimenti, in Nss. D.I., Torino, 1979. |