Codice Civile art. 446 - Assegno provvisorio.Assegno provvisorio. [I]. Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri (1). (1) Comma così modificato dall'art. 142 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. InquadramentoLa norma in commento configura la possibilità per il Presidente del Tribunale di ordinare, nel corso del giudizio finalizzato al riconoscimento del diritto agli alimenti e alla determinazione del modo e della misura dell'assegno alimentare, il versamento di un assegno provvisorio, posto eventualmente a carico di uno solo dei soggetti obbligati, salvo il regresso verso gli altri. Il giudizio finalizzato al riconoscimento del diritto agli alimentiLa domanda diretta al riconoscimento del diritto agli alimenti dà vita ad un ordinario giudizio contenzioso, che segue le regole generali del codice di procedura civile ed è deciso dal Tribunale in composizione monocratica. Per stabilire la competenza territoriale, secondo la giurisprudenza di legittimità, occorre far riferimento al luogo in cui l'obbligazione è sorta, normalmente coincidente con il luogo di residenza dell'alimentando in stato di bisogno (Cass. n. 2024/1969). Resta fermo, inoltre, in alternativa, il foro generale del convenuto, ai sensi dell'art. 18 c.p.c. L'assegno provvisorioL'art. 446 stabilisce che fino al momento della determinazione definitiva del modo e della misura degli alimenti, il Presidente del Tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri. Secondo una parte della giurisprudenza di merito, il provvedimento temporaneo reso dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 446. ha natura cautelare ed è reclamabile ex art. 669-terdecies c.p.c., oltre che modificabile e revocabile all'esito del giudizio di merito da parte del giudice istruttore (Trib. Trani, 9 gennaio 2012). Tale natura di rimedio cautelare tipico precluderebbe il ricorso allo strumento di cui all'art. 700 c.p.c. (Trib. Mantova, 10 luglio 2015). Altre pronunce ritengono che il provvedimento non sia suscettibile di reclamo, ma soltanto di riesame in sede di legittimità e di merito in sede di decisione della causa (Cass. n. 2348/1970 e App. Roma, 20 febbraio 1958). Si valorizza, in particolare, la specialità dell’istituto, chiaramente emergente, secondo tale orientamento interpretativo, già dal testo letterale dell’art. 446, che parla di “assegno provvisorio”, destinato a vigere “finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti”.Ci si troverebbe, quindi, di fronte ad una «cautela speciale» che non ammetterebbe reclamo (Trib. Milano, 20 maggio 2015). La Suprema Corte ha, comunque, chiarito che il provvedimento col quale il Presidente del tribunale disponga, anche fuori della pendenza del giudizio alimentare di merito, la concessione di un assegno alimentare provvisorio, non ha natura decisoria e definitiva e, come tale, non è impugnabile con ricorso in Cassazione ex art 111 Cost. (Cass. n. 3000/1972).Sempre a livello procedurale si è precisato che è inammissibile la domanda intesa ad ottenere il provvedimento presidenziale ex art. 446 al di fuori di un giudizio di merito pendente per l'accertamento del diritto alla prestazione alimentare, in quanto la tutela anticipatoria può realizzarsi solo nell'ambito di un procedimento a cognizione ordinaria già instaurato per evitare che nelle more dell'emanazione della sentenza di merito possano essere pregiudicati i diritti essenziali del soggetto alimentando: la natura del provvedimento ex art. 446 deve essere intesa, quindi, come funzionale a tutelare le esigenze dell'alimentando "in corso di causa" (Trib. Milano, 3 aprile 2013). BibliografiaAuletta, Alimenti, in Enc. dir., Roma, 1988, 2; Rolando, Alimenti e mantenimento nel diritto di famiglia. Tutela civile, penale, internazionale, Milano, 2006, 1 e ss.; Trabucchi, Gli affini del divorziato, un rapporto che non ha senso, in Giur. it. 1978, I, 1, 518; Trabucchi, Alimenti, in Nss. D.I., Torino, 1979. |