Codice Civile art. 448 - Cessazione per morte dell'obbligato.InquadramentoLa norma in commento sancisce la regola dell'intrasmissibilità dell'obbligazione alimentare, che si estingue con la morte del soggetto obbligato e non si trasmette, quindi, agli eredi. L'intrasmissibilità dell'obbligazione alimentareBenché la norma preveda l'estinzione dell'obbligazione alimentare solo per l'ipotesi di morte del soggetto obbligato, è da ritenere che l'obbligazione medesima cessi anche con la morte dell'alimentando, stante la natura strettamente personale del relativo credito. L'intrasmissibilità non riguarda, invece, le eventuali mensilità arretrate antecedenti alla morte dell'alimentante. BibliografiaAuletta, Alimenti, in Enc. dir., Roma, 1988, 2; Rolando, Alimenti e mantenimento nel diritto di famiglia. Tutela civile, penale, internazionale, Milano, 2006, 1 e ss.; Trabucchi, Gli affini del divorziato, un rapporto che non ha senso, in Giur. it. 1978, I, 1, 518; Trabucchi, Alimenti, in Nss. D.I., Torino, 1979. |