Codice Civile art. 448 - Cessazione per morte dell'obbligato.

Giusi Ianni

Cessazione per morte dell'obbligato.

[I]. L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza [50, 63].

Inquadramento

La norma in commento sancisce la regola dell'intrasmissibilità dell'obbligazione alimentare, che si estingue con la morte del soggetto obbligato e non si trasmette, quindi, agli eredi.

L'intrasmissibilità dell'obbligazione alimentare

Benché la norma preveda l'estinzione dell'obbligazione alimentare solo per l'ipotesi di morte del soggetto obbligato, è da ritenere che l'obbligazione medesima cessi anche con la morte dell'alimentando, stante la natura strettamente personale del relativo credito. L'intrasmissibilità non riguarda, invece, le eventuali mensilità arretrate antecedenti alla morte dell'alimentante.

Bibliografia

Auletta, Alimenti, in Enc. dir., Roma, 1988, 2; Rolando, Alimenti e mantenimento nel diritto di famiglia. Tutela civile, penale, internazionale, Milano, 2006, 1 e ss.; Trabucchi, Gli affini del divorziato, un rapporto che non ha senso, in Giur. it. 1978, I, 1, 518; Trabucchi, Alimenti, in Nss. D.I., Torino, 1979.

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