Codice Civile art. 451 - Forza probatoria degli atti.

Giusi Ianni

Forza probatoria degli atti.

[I]. Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

[II]. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

[III]. Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Inquadramento

La norma regolamenta il valore probatorio degli atti dello stato civile.

Il valore probatorio degli atti dello stato civile

Gli atti dello stato civile, in quanto atti pubblici, fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

Nell'eventuale giudizio di querela di falso, secondo la dottrina, non è ammesso il deferimento del giuramento decisorio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Marziale, 4).

Le dichiarazioni dei comparenti, di cui l'ufficiale di stato civile dà conto nell'atto, fanno, invece, fede fino a prova contraria, che potrà essere offerta secondo le generali regole processuali. Le indicazioni estranee all'atto non hanno, invece, alcun valore probatorio, potendo al più integrare un mero indizio il quale potrà avere valore giudiziale solo se comprovato da altri elementi istruttori (Trib. Roma, n. 12667/2012).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'efficacia giuridica degli atti di stato civile iscritti negli appositi registri si estende anche a quelli formati all'estero e trascritti nei suddetti registri, dato che con la trascrizione l'atto è recepito nell'ordinamento giuridico italiano e tale efficacia l'atto conserva fino al passaggio in giudicato di una sentenza che ne ordini la rettificazione (Cass. n. 6363/1993).

Bibliografia

Marziale, Stato civile, in Enc. giur., 1993, 3 e ss.; Scardulla, Stato civile, in Enc. dir., Milano, 1990, 940 e ss.

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