Codice Civile art. 452 - Mancanza, distruzione o smarrimento di registri.

Giusi Ianni

Mancanza, distruzione o smarrimento di registri.

[I]. Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.

[II]. In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

Inquadramento

La norma regolamenta l'ipotesi di mancanza, distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile, stabilendo che in tal caso la prova della nascita o della morte può essere data con qualsiasi mezzo, salvo che i predetti eventi si siano verificati per dolo del richiedente.

La prova in caso di mancanza, distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565, quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, nel caso in cui essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione — quali la nascita, la morte o il matrimonio — può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 (Cass. n. 7276/2006). Si è osservato, inoltre, che perché possa ricorrersi alla prova eccezionale della nascita o della morte — che può essere data da qualunque mezzo, ai sensi dell'art.452, nel caso di mancanza, distruzione, o smarrimento di registri dello stato civile — è necessario dimostrare anzitutto la inesistenza della relativa registrazione. A ciò deve provvedersi con apposito certificato da rilasciarsi dall'ufficio dello stato civile, che sarebbe stato competente a formare l'atto mancante. Qualora, poi, si tratti di atto che avrebbe dovuto essere trascritto od annotato nei registri dello stato civile, non basta il certificato dell'ufficiale dello stato civile competente ad eseguire la trascrizione, ma occorre che la mancanza dell'atto risulti da certificato rilasciato dal pubblico ufficiale presso il quale avrebbe dovuto esistere l'atto originale nel caso che fosse stato formato. Trattandosi, pertanto, di nascita o di morte verificatasi all'estero, è necessario il certificato dell'autorità diplomatica o consolare italiana oppure della competente autorità locale estera (Cass. n. 2111/1950).

Bibliografia

Marziale, Stato civile, in Enc. giur., 1993, 3 e ss.; Scardulla, Stato civile, in Enc. dir., Milano, 1990, 940 e ss.

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