Codice Civile art. 453 - Annotazione.Annotazione. [I]. Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria. InquadramentoL'annotazione nei registri dello stato civile dà conto di modifiche nello status personale verificatesi per fatti sopravvenuti rispetto alla formazione dell'atto. Essa può avere luogo solo quando è disposta dalla legge ovvero quanto è ordinata con sentenza dall'autorità giudiziaria. L'annotazione nei registri dello stato civileAi sensi degli artt. 102 e 103 d.P.R. n. 396/2000 le annotazioni sugli atti contenuti nei registri informatici dello stato civile, quando previste dalla legge o ordinate dall'autorità giudiziaria, si eseguono direttamente e senza formalità a cura dell'ufficiale di stato civile e devono risultare di seguito all'atto a cui si riferiscono, di cui costituiscono parte integrante. Nelle annotazioni occorre indicare l'atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite ed esse devono essere datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile al momento dell'inserimento nell'archivio informatico. Quando l'annotazione è ordinata dall'autorità giudiziaria, secondo la dottrina ai fini della sua esecuzione è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza che l'ha ordinata (Marziale, 3). Con riferimento al disposto dell'art. 10 l. n. 898/1970, secondo cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che i registri dello stato civile hanno efficacia dichiarativa e non costitutiva dello status che con essi viene attestato, il quale, per effetto della pubblicità, è reso opponibile a tutti. Se, quindi, è proprio in relazione a questa funzione che la legge richiede l'annotazione, ne consegue che questa non si pone in alcun modo in rapporto con la decorrenza fra le parti, degli effetti personali e patrimoniali della sentenza, i quali si producono dal passaggio in giudicato, mentre l'annotazione attiene unicamente agli effetti erga omnes della pronuncia stessa, in considerazione dell'indicata efficacia dichiarativa e non costitutiva dello stato delle persone fisiche che è propria dei registri dello stato civile (Cass. n. 9244/1992) BibliografiaMarziale, Stato civile, in Enc. giur., 1993, 3 e ss.; Scardulla, Stato civile, in Enc. dir., Milano, 1990, 940 e ss. |