Codice Civile art. 453 - Annotazione.

Giusi Ianni

Annotazione.

[I]. Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.

Inquadramento

L'annotazione nei registri dello stato civile dà conto di modifiche nello status personale verificatesi per fatti sopravvenuti rispetto alla formazione dell'atto. Essa può avere luogo solo quando è disposta dalla legge ovvero quanto è ordinata con sentenza dall'autorità giudiziaria.

L'annotazione nei registri dello stato civile

Ai sensi degli artt. 102 e 103 d.P.R. n. 396/2000 le annotazioni sugli atti contenuti nei registri informatici dello stato civile, quando previste dalla legge o ordinate dall'autorità giudiziaria, si eseguono direttamente e senza formalità a cura dell'ufficiale di stato civile e devono risultare di seguito all'atto a cui si riferiscono, di cui costituiscono parte integrante. Nelle annotazioni occorre indicare l'atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite ed esse devono essere datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile al momento dell'inserimento nell'archivio informatico.

Quando l'annotazione è ordinata dall'autorità giudiziaria, secondo la dottrina ai fini della sua esecuzione è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza che l'ha ordinata (Marziale, 3).

Con riferimento al disposto dell'art. 10 l. n. 898/1970, secondo cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che i registri dello stato civile hanno efficacia dichiarativa e non costitutiva dello status che con essi viene attestato, il quale, per effetto della pubblicità, è reso opponibile a tutti. Se, quindi, è proprio in relazione a questa funzione che la legge richiede l'annotazione, ne consegue che questa non si pone in alcun modo in rapporto con la decorrenza fra le parti, degli effetti personali e patrimoniali della sentenza, i quali si producono dal passaggio in giudicato, mentre l'annotazione attiene unicamente agli effetti erga omnes della pronuncia stessa, in considerazione dell'indicata efficacia dichiarativa e non costitutiva dello stato delle persone fisiche che è propria dei registri dello stato civile (Cass. n. 9244/1992)

Bibliografia

Marziale, Stato civile, in Enc. giur., 1993, 3 e ss.; Scardulla, Stato civile, in Enc. dir., Milano, 1990, 940 e ss.

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