Codice Civile art. 461 - Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.

Mauro Di Marzio

Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.

[I]. Se il chiamato rinunzia all'eredità [519 ss.], le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.

Inquadramento

La norma in commento va letta in combinato disposto con il precedente art. 460. Quest'ultima disposizione conferisce al chiamato all'eredità il potere di compiere determinati atti a tutela del compendio ereditario e nell'interesse di colui il quale acquisterà la qualità di erede. Se, dunque, il chiamato sostiene spese per l'esercizio di detti poteri, e successivamente accetta l'eredità, le spese sostenute rimangono a suo carico (salvo il caso di pluralità di eredi, caso in cui tali spese vanno proporzionalmente a gravare su ciascuno di essi). Se, invece, il chiamato rinuncia all'eredità, le spese da lui sostenute sono a carico della medesima. La stessa situazione si presenta nel caso di accettazione con beneficio d'inventario, dal momento che essa impedisce l'estinzione per confusione dei rapporti di debito-credito tra erede beneficiato ed eredità.

Dalla norma discende dunque che, una volta intervenuta la rinuncia all'eredità, il chiamato può rivalersi (al pari del negotiorum gestor: v. art. 2031) contro l'erede o, eventualmente, contro chi amministra l'eredità: si pensi anzitutto al caso dell'eredità giacente. A fronte del diritto al rimborso, sta però l'obbligo di rendiconto gravante sul chiamato rinunciante (Ferri, in Comm. S.B., 1997, 151).

Per converso, si desume dalla disposizione in esame che l'amministrazione del chiamato è gratuita, avendo egli diritto esclusivamente al rimborso delle spese e non anche ad un compenso per l'attività prestata (Ferri, in Comm. S.B., 1997, 150).

Il diritto al rimborso, avente ad oggetto le spese sostenute per il compimento di azioni possessorie, atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea (art. 460), in tanto sussiste, in quanto si sia trattato di spese utili (art. 2031), avuto riguardo al contesto che il chiamato aveva dinanzi al momento dell'esborso (Ferri, in Comm. S.B., 1997, 151).

Si ritiene in dottrina che il diritto al rimborso sussista parimenti, oltre che nel caso di rinuncia, in quelli di decadenza dal potere di accettare l'eredità (artt. 480, 481 e 487). In caso di chiamata all'eredità venuta meno successivamente per la successiva pubblicazione di altro testamento, contenente una diversa istituzione di erede, la giurisprudenza ha fatto applicazione del combinato disposto dagli artt. 535 e 1148, con conseguente diritto alla restituzione dei frutti nonché delle spese, miglioramenti ed addizioni, senza obbligo di rendiconto nei confronti dell'erede (Cass. n. 4442/1980).

Bibliografia

Albanese, Il tempo e il luogo di apertura della successione, in Vita not. II, 2008, 405; Ballarino, Il nuovo regolamento europeo sulle successioni, in Riv. dir. int. 2013, 1116; Bonilini (a cura di), Trattato di diritto delle successioni e donazioni. I. La successione ereditaria, Milano 2009; Cariota-Ferrara, Le successioni per causa di morte, Napoli, 1991; Cuffaro e Delfini (a cura di), Delle successioni, I, in Comm. c.c. diretto da Gabrielli, Torino, 2010; Natoli, L'amministrazione dei beni ereditari, I, L'amministrazione durante il periodo antecedente all'accettazione dell'eredità, Milano, 1968; Vidiri, La decorrenza del termine di prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità: una problematica da sempre discussa, in Giust. civ. 2013, I, 2517

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario