Codice Civile art. 468 - Soggetti (1).

Mauro Di Marzio

Soggetti (1).

[I]. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta [75], a favore dei discendenti dei figli anche adottivi [291 ss.] (2), e, nella linea collaterale [75], a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

[II]. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato [479 3, 519 ss.] all'eredità della persona in luogo della quale subentrano [740], o sono incapaci [592 ss.] o indegni di succedere [463] rispetto a questa.

(1) La Corte cost., con sentenza 14 aprile 1969, n. 79 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi».

(2) L'art. 68, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito le parole: «legittimi, legittimati e adottivi» con le parole: «anche adottivi»; e ha soppresso le parole : «nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto,». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

Inquadramento

Il comma 1 della disposizione in commento stabilisce che la rappresentazione ha luogo a favore dei discendenti dei figli (anche adottivi) e dei fratelli e sorelle del defunto. Rappresentati possono dunque essere soltanto i figli, i fratelli e le sorelle del de cuius (Ferri, in Comm. S.B., 217 225).

In giurisprudenza si osserva parimenti che l'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale prevista dagli artt. 467 e 468 è tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata discrezionalmente dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui si intenda subentrare non è un discendente, un fratello o una sorella del defunto, ma il coniuge di questi (Cass. n. 5508/2012); eguali conclusioni vengono raggiunte quanto all'esclusione dalla rappresentazione dei discendenti del nipote ex filio (Cass. n. 22840/2009) ovvero del nipote ex fratre (Cass. n. 911/1946). In generale, dunque, si afferma l'inapplicabilità della rappresentazione ogniqualvolta il rappresentato sia persona diversa da quelle contemplate (Cass. n. 5077/1990). Vale rammentare che la scelta legislativa così operata ha resistito a reiterate questioni di costituzionalità (Corte cost. 83/1976; Corte cost. 15/2006). Deve inoltre escludersi che chi non sia ancora concepito al momento dell'apertura della successione e, quindi, sia privo della capacità di rendersi potenziale destinatario della successione ex lege del de cuius, possa succedere per rappresentazione, essendo necessario, affinché operi la vocazione indiretta, che il discendente, in quel momento, sia già nato o almeno concepito (Cass. n. 4621/2012).

Si riteneva in passato che l'omessa menzione, tra i rappresentati, dei fratelli e delle sorelle naturali implicasse l'operatività della rappresentazione solo in presenza di un vincolo di parentela legittima in linea collaterale: in tale prospettiva affermava la giurisprudenza che tra più figli naturali di un medesimo genitore non sorgesse alcun rapporto, dal momento che il vincolo creato con l'accertamento della filiazione naturale legava fra loro soltanto il figlio stesso ed il genitore (Cass. n. 5747/1979).

Quest'opinione va oggi riconsiderata in dipendenza della riforma concernente lo stato unico di filiazione (v. in part. art. 258: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso»), per effetto della quale esce ampliato l'ambito della rappresentazione, con particolare riguardo alla linea collaterale, nel senso che la rappresentazione a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto vale oggi a favore dei discendenti, anche non matrimoniali, dei fratelli e delle sorelle «naturali» del de cuius (Sesta, 1).

Quanto all'adozione si ritiene che la norma si riferisca a coloro nei cui confronti sia stata pronunciata adozione legittimante, giacché solo nei loro confronti si verifica l'instaurazione di un vincolo di parentela con i parenti degli adottanti. In tal senso la Corte costituzionale, nel porre in evidenza le differenze tra l'adozione ordinaria e quella legittimante, ha giudicato non [...] palesemente irrazionale né discriminatoria» la disciplina in forza della quale «chi sia stato adottato, all'epoca minore, prima della nuova legge, non ha diritti successori, in rappresentazione dell'adottante premorto, verso i parenti di questo (Corte cost. n. 240/1998).

Nella giurisprudenza di merito si è affermato che la persona minore di età, adottata prima dell'entrata in vigore della l. n. 431/1967 secondo le norme originarie del codice civile (in seguito applicabili solo all'adozione di persone maggiori di età), non ha titolo per rappresentare il genitore adottivo nella successione dei suoi ascendenti e dei sui fratelli (Trib. Roma 18 dicembre 2002).

Bibliografia

Cariota-Ferrara, Le successioni per causa di morte, Napoli, 1991; Moscati, Rappresentazione (dir. civ.), in Enc. dir., 1987, 650; Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. c.c. diretto da De Martino, Roma 1981; Sesta, Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Riv. dir. civ. 2014, 1.

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