Codice Civile art. 579 - [Concorso del coniuge e dei genitori] (1).[Concorso del coniuge e dei genitori] (1). (1) Articolo abrogato dall’art. 106, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. Il testo recitava: «[I]. Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo. [II]. Se vi sono genitori, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori». BibliografiaBianca, Diritto Civile, 2, in La famiglia Le successioni, Milano, 2005; Capozzi, Successioni e donazioni, I, Milano, 2009. |