Codice Civile art. 609 - Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni.Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni. [I]. Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie [601 ss.], perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni [597] (1). [II]. Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa [610, 619]. (1) Comma dapprima modificato dall'art. 39 l. 21 novembre 1991, n. 374 e poi dall'art. 147 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51. InquadramentoIl codice civile dedica ai testamenti speciali undici articoli, dall'art. 609 all'art. 619, «assai più di quante siano state le decisioni giurisprudenziali in materia» (Bigliazzi Geri 1997, 185). A quest'osservazione non v'è nulla da aggiungere per sottolineare la più che scarsa utilizzazione dell'istituto, che ha di recente indotto taluno, nell'occuparsi del testamento, ad ometterne integralmente la trattazione (Triola 1998). Si può sinteticamente osservare che in alcune eccezionali circostanze, tassativamente indicate dalla legge, le quali rendano impossibile o, quantomeno, notevolmente difficile testare nelle forme ordinarie, questa ammette un'attenuazione del formalismo testamentario, mediante l'adozione dei testamenti speciali. Varie sono le circostanze contemplate: malattie contagiose, calamità pubbliche e infortuni dall'art. 609; testamento a bordo di nave dall'art. 611; testamento a bordo di aeromobile dall'art. 616; testamento di militari e assimilati dall'art. 617. Nonostante la diversità dei presupposti dei testamenti speciali, la dottrina ha individuato tratti comuni che valgono a fissare un minimo comun denominatore delle forme in esame, giacché la struttura essenziale, ripeto, quella essenziale, dell'istituto è la stessa per tutte le forme di testamento speciale (Branca, 6). Prima di passare ad un sintetico esame della disciplina comune, si deve osservare che la specialità delle forme testamentarie in questione è da porre in relazione non con le diverse specie di testamento ordinario, ma con il solo testamento pubblico. In tanto il testatore è ammesso a servirsi dei testamenti speciali, cioè, in quanto non possa utilizzare il testamento pubblico (Caramazza, 170; Marmocchi, 867; Bigliazzi Geri, 185). In giurisprudenza, in senso analogo, Trib. Macerata 17 febbraio 50, Mon. Trib., 1950, 184. Del resto, se fosse richiesta al testatore l'impossibilità di servirsi di ciascuna delle forme di testamento ordinaria, ivi compresa quella olografa, i testamenti speciali sarebbero anche astrattamente pressoché inutilizzabili, se si considera quanto sia difficile prospettare casi nei quali non sia possibile al testatore munirsi di un foglio di carta ed una penna. Secondo altri «si può far uso delle forme speciali tosto che non ci si possa avvalere anche di una sola delle forme ordinarie» (Criscuoli 1995, 122). Condizioni oggettive e soggettiveI testamenti speciali — sui quali si è soffermato con particolare attenzione e approfondimento Branca — presuppongono il verificarsi di eccezionali condizioni. In primo luogo vengono in questione le malattie contagiose, di cui all'art. 609. Si deve osservare, al riguardo, che, secondo la lettera della legge, è sufficiente che la malattia sia reputata contagiosa, ovvero che vi sia la diffusa opinione di una situazione epidemica o contagiosa. Hanno, invece, una connotazione obbiettiva le calamità pubbliche cui si riferisce la stessa disposizione: terremoti, inondazioni e simile eventi. L'art. 609 menziona, ancora, il caso dell'infortunio del testatore. Si ritiene, in proposito, che la nozione di infortunio debba essere intesa in senso rigoroso, come fatto traumatico che determina un obbiettivo ed assoluto impedimento a fare testamento ordinario (Branca, 24 s.). Quanto al testamento a bordo di nave, è da sottolineare che esso si riferisce, espressamente, ai viaggi per mare — non, dunque, lungo fiumi o laghi — ed a bordo di navi, con esclusione di natanti diversi da esse. Il testamento speciale, inoltre, come accade anche per il testamento a bordo di aeromobile, è limitato al tempo del viaggio. Il testamento dei militari e assimilati, ex artt. 617 s., richiede che il testatore, appartenendo a corpi o servizi impiegati in guerra, si trovi in zona di operazioni belliche, o sia prigioniero del nemico, o appartenga a reparti acquartierati o di presidio fuori dello stato o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni. Passando all'esame delle condizioni soggettive, si deve osservare, quanto al testatore, che egli va individuato in dipendenza delle situazioni di fatto descritte dalla legge. Così, in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni, potrà servirsi del testamento pubblico colui che si trovi nella zona in cui si reputa essere esteso il contagio, ovvero in cui si sia verificata la calamità, ovvero che abbia subito l'infortunio. Quanto al testamento a bordo di nave e di aeromobile, legittimato a servirsene è chiunque partecipi al viaggio. Quanto ai militari ed equiparati, debbono trovarsi in zona di guerra, nelle condizioni previste dalla norma. Quanto ai testimoni, essi possono talvolta avere solo sedici anni (art. 609, comma 1), mentre talvolta è sufficiente un solo teste (art. 616, comma 2). È possibile, infine, in tutte le forme di testamento speciale, che i testi non siano in grado di sottoscrivere. L'ufficiale che riceve il testamento può, secondo i casi, essere, oltre che il notaio, il pretore o il giudice di pace, il sindaco o chi ne fa le veci, un ministro di culto, il comandante della nave o dell'automobile, oppure chi li segua in ordine di grado, un ufficiale, il cappellano militare, un ufficiale della Croce Rossa. Procedimento di formazione del testamento speciale e sua efficaciaLa soglia minima dei requisiti dei testamenti speciali è indicata dall'art. 619, il quale prevede la nullità dei medesimi quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverlo o del testatore. Devono sottoscrivere anche i testimoni, salvo che non siano in grado, del che occorrerà fare menzione. Schematicamente, dunque, il procedimento di formazione dei testamenti speciali ricalca quello del testamento pubblico: il testatore dichiara oralmente la propria volontà al soggetto autorizzato a riceverla, il quale la riduce in iscritto, il tutto alla presenza dei testimoni. Segue, secondo l'opinione preferibile, la lettura del testamento e, infine, le sottoscrizioni, insieme con l'indicazione della data e del luogo di redazione, particolarmente rilevante ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il testamento pubblico. Assai ridotto è il rilievo delle menzioni, se si eccettua quella, indispensabile, dell'indicazione del motivo impeditivo della sottoscrizione dei testimoni. Se è vero che i testamenti speciali si giustificano in funzione di eccezionali circostanze, è facile comprendere come, secondo il sistema introdotto dal legislatore, l'efficacia di tali testamenti sia circoscritta nel tempo — di tre mesi —, quando la causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie è venuta meno. BibliografiaBigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, VI, 2, Torino, 1997; Branca, Dei testamenti speciali. Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1988; Cannizzo, Successioni testamentarie, Roma, 1996; Capozzi, Successioni e donazioni, I, Milano, 1983; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. cod. civ. diretto da De Martino, Roma, 1982; Criscuoli, Il testamento. Norme e casi, Padova, 1995; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., Torino, 1961; Marmocchi, Forma dei testamenti, in Rescigno P. (a cura di), Successioni e donazioni, I, Padova, 1994; Triola, Il testamento, Milano, 1998. |