Codice Civile art. 614 - Verbale di consegna.Verbale di consegna. [I]. L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile (1), secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore [608 3]. (1) L'art. 1 l. 24 dicembre 1993, n. 537 ha soppresso al comma 8 il Ministero della marina mercantile, istituendo al comma 9 il Ministero dei trasporti e della navigazione, ora Ministero dei Trasporti, ai sensi dell'art. 1 5 d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n. 233. InquadramentoLa disposizione in commento è destinata a regolare redazione del verbale di consegna. Si rinvia al commento all'art. 609. BibliografiaBigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, VI, 2, Torino, 1997; Branca, Dei testamenti speciali. Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1988; Cannizzo, Successioni testamentarie, Roma, 1996; Capozzi, Successioni e donazioni, I, Milano, 1983; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. cod. civ. diretto da De Martino, Roma, 1982; Criscuoli, Il testamento. Norme e casi, Padova, 1995; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., Torino, 1961; Marmocchi, Forma dei testamenti, in Rescigno P. (a cura di), Successioni e donazioni, I, Padova, 1994; Triola, Il testamento, Milano, 1998. |