Codice Civile art. 615 - Termine di efficacia.

Mauro Di Marzio

Termine di efficacia.

[I]. Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie [601 ss.].

Inquadramento

Anche il testamento a bordo di nave, così come quello disciplinato dall'art. 609 conserva un'efficacia limitata nel tempo. Si rinvia al commento all'art. 609.

Bibliografia

Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, VI, 2, Torino, 1997; Branca, Dei testamenti speciali. Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1988; Cannizzo, Successioni testamentarie, Roma, 1996; Capozzi, Successioni e donazioni, I, Milano, 1983; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. cod. civ. diretto da De Martino, Roma, 1982; Criscuoli, Il testamento. Norme e casi, Padova, 1995; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., Torino, 1961; Marmocchi, Forma dei testamenti, in Rescigno P. (a cura di), Successioni e donazioni, I, Padova, 1994; Triola, Il testamento, Milano, 1998.

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