Codice Civile art. 660 - Legato di alimenti.Legato di alimenti. [I]. Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'articolo 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. InquadramentoIl legato di alimenti disciplinato dalla norma in commento si inquadra nel legato di prestazioni periodiche previsto dal successive art. 670 (al cui commento si rinvia), sicché, mediante le due citate disposizioni viene data disciplina a «tutte le varie ipotesi in cui, tramite una disposizione testamentaria, si dà origine ad un rapporto caratterizzato dal fatto che l'efficacia della fonte negoziale si protende nel tempo, dando luogo a prestazioni ricorrenti» (Giordano Mondello, 719). La disposizione in esame non contiene la definizione del legato di alimenti, ma si limita a rinviare all'art. 438 per la determinazione della misura di essi, salvo che il testatore abbia diversamente disposto. Va subito precisato che il legato di alimenti attribuisce genericamente il diritto alimentare a favore del legatario, senza precisazione del quantum, giacché, se il de cuius indica una somma determinata, deve presumersi che abbia disposto un legato di rendita vitalizia, che prescinde dal bisogno (Giordano Mondello, 719). L'ultimo inciso della norma sta a significare che il disponente può, con espressa disposizione, prescindere non soltanto dall'osservanza della misura ipotizzabile in virtù del richiamo all'art. 438, ma anche dallo stesso presupposto dello stato di bisogno dell'alimentando (Masi, in Comm. S. B., 1979, 95). Inoltre, quantunque il legato di alimenti rientri nella categoria dei legati di prestazioni periodiche, destinate cioè a protrarsi nel tempo, è ben possibile che il testatore nei limiti la durata (ad esempio sino al compimento di una determinata età da parte del legatario). In mancanza di limitazione il legato deve ritenersi vita natural durante. Il rinvio fatto dall'art. 660 all'art. 438 è discusso. Il punto fondamentale del dibattito è se il riconoscimento del diritto alla prestazione alimentare sia da ritenere subordinato alla dimostrazione della sussistenza del duplice presupposto costituito, da una parte, dallo stato di bisogno e, dall'altra, dalla impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, o, al contrario, se il legato alimentare sia da intendere del tutto svincolato dal requisito del bisogno dell'alimentando, cui è invece subordinata la prestazione ex lege. Secondo la dottrina prevalente, il richiamo contenuto nell'art. 660 alla misura degli alimenti quale è stabilita dall'art. 438, implicitamente presuppone il recepimento dei presupposti cui l'obbligo alimentare ex lege è subordinato, vale a dire lo stato di bisogno (Giordano Mondello, 719; Masi, in Comm. S. B., 1979, 91). Nello stesso senso si è pronunciata la giurisprudenza secondo la quale il legato di alimenti è condizionato, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, in quanto l'art. 660 stabilisce che tale legato ‹comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto›, e l'art. 438 rapporta la misura degli alimenti non soltanto alle necessità di vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale, ma anche al «bisogno» di quest'ultimo, sicché, se lo stato di bisogno non sussiste, manca lo stesso presupposto per richiedere gli alimenti (Cass. n. 6772/2012). Prescindono dal presupposto dello stato di bisogno, naturalmente, i legati di prestazione periodica o di rendita vitalizia (Trib. Bologna 30 gennaio 2008, Guida dir., 2008, n. 23, 101; v. anche Cass. n. 6727/1987). Secondo la giurisprudenza, il legato di alimenti è suscettibile di modificazione quantitativa nel corso del tempo. Il legato di una prestazione periodica di danaro, qualora sia stato disposto dal testatore in funzione alimentare, ha insito — è stato affermato — il carattere della mutevolezza, ancorché la somma di danaro da prestarsi sia stata determinata dallo stesso testatore, dovendosi a tale determinazione attribuire valore meramente indicativo. Peraltro, in detta ipotesi, si è in presenza di un debito di valore che, come tale − salvo che il testatore stesso abbia disposto altrimenti, − è suscettibile di adeguamento in dipendenza del fenomeno dell'inflazione e dei conseguenti mutamenti che si registrino nelle condizioni del legatario e nelle esigenze connesse al suo sostentamento (Cass. n. 2418/1964). Nella stessa prospettiva anche in dottrina è stato detto che il legato di alimenti «dà luogo ad una obbligazione di valore, con tutte le cognite conseguenze in tema di incidenza della svalutazione monetaria» (Giordano Mondello, 719). Dal legato di alimenti occorre distinguere il legato di mantenimento, concetto, quest'ultimo, più ampio di quello di mantenimento, giacché tale da ricomprendere il soddisfacimento di qualsiasi esigenza della vita, sia pure in proporzione delle sostanze di chi è tenuto alla somministrazione. In tal senso la giurisprudenza ha affermato che, affinché possa parlarsi di legato alimentare, come tale subordinato, per l'an e per il quantum, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, stante il richiamo fatto dall'art. 660 all'art. 438, è necessario che esso abbia ad oggetto la sola somministrazione degli alimenti, cioè di quanto strettamente necessario alla vita del beneficiario, nel qual caso il corrispondente diritto di quest'ultimo, oltre ad essere non cedibile e non compensabile, è anche insuscettibile di rinunzie o transazioni, giusta il disposto dell'art. 447. Qualora, invece, il legato comprenda la più ampia ed estesa prestazione del mantenimento, si è fuori di detta ipotesi ed il diritto del legatario può ben formare oggetto di un accordo transattivo ed essere sostituito con quello ad una semplice prestazione periodica di danaro in misura non variabile né in rapporto ad eventuali mutamenti delle condizioni delle parti, né in rapporto all'eventuale sopravvenire di fenomeni inflazionistici o deflazionistici, e perciò assoggettata al principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie (Cass. n. 6727/1987). BibliografiaAzzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990; Bonilini, Il legato, in Trattato delle successioni e delle donazioni, II, Milano, 2010; Capozzi, Successioni e donazioni, II, Milano, 1982; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, Roma, 1982;Cicu, Il testamento, Milano 1969; Gangi, La successione testamentaria, II, Milano, 1964; Genghini e Carbone, Le successioni per causa di morte, II, Padova, 2012; Giordano Mondello, Legato (dir. civ.), in Enc. dir., XXIII, Milano 1973, 719; Lops, Il legato, Trattato breve delle successioni e donazioni, diretto da Rescigno e coordinato da Ieva, I, Padova, 2010; Pugliatti, Delle successioni, Comm. D'Amelio-Finzi, Firenze, 1941. |