Codice Civile art. 693 - Diritti e obblighi dell'istituito.

Mauro Di Marzio

Diritti e obblighi dell'istituito.

[I]. L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

[II]. All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario [981 ss.] (1).

(1) Seguiva un terzo comma abrogato dall'art. 198 l. 19 maggio 1975, n. 151.

Inquadramento

Per individuare l'ambito dei poteri e degli obblighi attribuiti dalla legge all'istituito occorre muovere dalla constatazione che il complesso dei beni ereditari oggetto della sostituzione fedecommissaria si atteggia, rispetto ai beni personali del medesimo, quale patrimonio separato.

Ciò — osserva la dottrina — si desume dall'art. 695, che, nel permettere ai creditori dell'istituito di soddisfarsi sui soli frutti dei beni ereditari, lascia chiaramente intendere che, tra i due patrimoni — quello ereditario e quello personale dell'istituito —, non si verifica confusione (Jannuzzi, 605). Il che, evidentemente, è connaturato alla finalità propria della sostituzione fedecommissaria, la quale, altrimenti, non potrebbe garantire la conservazione del patrimonio relitto ai fini della sua consegna al secondo istituito.

Nondimeno, l'esigenza della separazione sorge proprio dal fatto che l'uno e l'altro patrimonio — quello personale e quello ereditario — appartengono entrambi all'istituito, il quale, perciò, è titolare, seppur con le cautele previste dalla legge al fine di evitare la dispersione dei beni, dei poteri di amministrazione e disposizione del compendio ereditario.

In questo quadro, l'art. 693 stabilisce che l'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi, come attore e come convenuto. Ed inoltre, egli può compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

Tuttavia — prosegue l'art. 693 — all'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario. L'istituito, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 693 e 1002, deve prendere possesso dei beni e redigere l'inventario. Egli, inoltre, secondo l'opinione preferibile, pur nella diversità della situazione soggettiva facente capo al fiduciario, il quale è titolare di un diritto di proprietà risolubile (e non anche di un diritto reale di godimento su cosa altrui, quale appunto l'usufrutto) è tenuto a prestare idonea garanzia, salvo che ne sia stato dispensato dal testatore (Lorefice, 124).

Quanto alle modalità procedurali di prestazione della garanzia, ai ritiene debba trovare applicazione l'art. 750 c.p.c. (Jannuzzi, 606; Lorefice, 124), al cui commento si rinvia.

Per quanto attiene al potere di disposizione, occorre fare riferimento alla disciplina dettata dall'art. 694, che si giustifica in considerazione del vincolo imposto ai beni oggetto della sostituzione fedecommissaria, i quali vanno conservati per essere restituiti al secondo istituito. Il potere di disposizione dell'istituito, dunque, è limitato al compimento degli atti di utilità evidente. E, naturalmente, devono reputarsi a maggior ragione consentiti gli atti determinati da ragioni di necessità, sia essa correlata al patrimonio in sé considerato, ovvero ai bisogni personali dell'istituito (Lorefice, 125).

Prosegue l'art. 694 c.c. stabilendo che all'istituito può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia dei crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie. In proposito, è stato osservato che la disposizione, nonostante la sua formulazione letterale, anziché nel senso che al fiduciario sono consentiti solo l'alienazione e la costituzione di ipoteca, in quello secondo cui qualunque atto di straordinaria amministrazione è possibile, purché non in contrasto con la finalità d'innanzi indicata (Lorefice, 125), ossia con la conservazione del patrimonio, in vista della sua consegna al secondo istituito.

Non c'è dubbio che il compimento degli atti di alienazione, così come di amministrazione straordinaria, debba inalvearsi nella procedura autorizzativa di cui agli artt. 747 e 748 c.p.c., alla quale si rinvia.

Bibliografia

Azzariti, Martinez e Azzariti, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1973; Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, Roma, 1982; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, Torino, 1961; Grosso e Burdese, Le successioni, Torino, 1977; Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 1984; Lorefice, Dei provvedimenti di successione, Padova, 1991; Terzi, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, in Trattato breve delle successioni e donazioni, diretto da Rescigno e coordinato da Ieva, I, Padova, 2010.

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