Codice Civile art. 722 - Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale. [I]. In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale (1). (1) V. l. 3 giugno 1940, n. 1078, come modificata dalla l. 19 febbraio 1992, n. 191. InquadramentoLa norma in commento stabilisce che, salva diversa previsione delle leggi speciali, le disposizioni degli artt. 720 e 721 si applicano anche qualora nel patrimonio ereditario vi siano beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale. Le leggi speciali richiamate dalla normaQuanto alle norme derogatorie, il richiamo deve intendersi fatto alla minima unità colturale di cui all'art. 846 (Cass. n. 1421/1987); alla l. n. 1078/1940, che sancisce l'infrazionabilità, sia inter vivos che mortis causa, delle unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da Consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, con durata trentennale dalla prima assegnazione (in forza di quanto disposto dalla l. n. 191/1992); ai fondi agricoli acquistati con agevolazioni creditizie ai sensi della l. n. 817/1971, soggetti per quindici anni a vincolo di indivisibilità (art. 11 l. n. 817/1971). BibliografiaBonilini, Divisione, in Dig. Civ., Torino, 1990, 487 e ss.; Mora, Il contratto di divisione, Milano, 1994, 1 e ss.; Mora, La divisione. Effetti, garanzie e impugnative, Milano, 2014, 1 e ss.; Pischetola, La divisione contrattuale. Profili civilistici e fiscali, Roma, 1 ss. |