Codice Civile art. 722 - Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.

Giusi Ianni

Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.

[I]. In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale (1).

(1) V. l. 3 giugno 1940, n. 1078, come modificata dalla l. 19 febbraio 1992, n. 191.

Inquadramento

La norma in commento stabilisce che, salva diversa previsione delle leggi speciali, le disposizioni degli artt. 720 e 721 si applicano anche qualora nel patrimonio ereditario vi siano beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.

Le leggi speciali richiamate dalla norma

Quanto alle norme derogatorie, il richiamo deve intendersi fatto alla minima unità colturale di cui all'art. 846 (Cass. n. 1421/1987); alla l. n. 1078/1940, che sancisce l'infrazionabilità, sia inter vivos che mortis causa, delle unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da Consorzi di bonifica ed assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, con durata trentennale dalla prima assegnazione (in forza di quanto disposto dalla l. n. 191/1992); ai fondi agricoli acquistati con agevolazioni creditizie ai sensi della l. n. 817/1971, soggetti per quindici anni a vincolo di indivisibilità (art. 11 l. n. 817/1971).

Bibliografia

Bonilini, Divisione, in Dig. Civ., Torino, 1990, 487 e ss.; Mora, Il contratto di divisione, Milano, 1994, 1 e ss.; Mora, La divisione. Effetti, garanzie e impugnative, Milano, 2014, 1 e ss.; Pischetola, La divisione contrattuale. Profili civilistici e fiscali, Roma, 1 ss.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario