Codice Civile art. 745 - Frutti e interessi.Frutti e interessi. [I]. I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione [456]. InquadramentoLa norma esclude che il donatario debba conferire i frutti delle cose e gli interessi percepiti sulle somme soggette a collazione, se non dal giorno in cui si è aperta la successione. I frutti e gli interessi relativi ai beni oggetto di collazioneLa ratio della disciplina viene individuata nel fatto che fino all'apertura della successione il donatario non è tenuto al conferimento del bene oggetto di donazione, di cui può godere e disporre liberamente, anche, quindi, per quanto riguarda frutti e interessi. Secondo la giurisprudenza, la disposizione in commento trova applicazione anche al caso della donazione della sola perceptio fructum — cioè delle donazioni dei frutti e delle rendite indipendentemente dalla donazione della cosa principale — con la conseguenza che anche simile donazione non sarà soggetta a collazione limitatamente ai frutti del bene, fino all'apertura della successione (Cass. n. 1987/1969). Nel caso in cui il valore del bene donato sia superiore al valore della quota e il coerede scelga l'imputazione, quest'ultimo dovrà imputare alla sua quota il valore della donazione ricevuta fino a concorrenza del valore della quota stessa e dovrà versare alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza. Il debito relativo a tale eccedenza, che costituisce debito di valuta, va determinato con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione, dal quale decorrono gli interessi (Cass n. 17755/2023). BibliografiaAlbanese, Della collazione. Del pagamento dei debiti, Milano, 2009, 1 ss.; Andreoli, Contributo alla teoria della collazione delle donazioni, Milano, 1942, 152; Carnevali, Collazione, in Dig. Civ., Torino, 1988, 472 ss. |