Codice Civile art. 768 octies - Controversie (1).

Giusi Ianni
aggiornato da Rossella Pezzella

Controversie (1).

[I]. Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

(1) L'art. 2 l. 14 febbraio 2006, n. 55, in tema di patto di famiglia, ha inserito il Capo V-bis e, di conseguenza, questo articolo.

Inquadramento

La norma in commento prevede che le controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 768 ss. devono essere, in via preliminare, devolute ad uno degli organismi di conciliazione previsti dall'art. 38 d.lgs. n. 5/2003 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria o creditizia). L'art. 38 d.lgs. n. 5/2003, invero, è stato abrogato dal d.lgs. n. 28/2010, ma il comma 1-bis dell'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 28/2010 — così come faceva il comma 1 della medesima disposizione normativa antecedentemente alla declaratoria di incostituzionalità del 2012 (Corte cost. n. 272/2012) — continua a configurare le controversie in materia di patto di famiglia come soggette a procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Le controversie sul patto di famiglia

In forza del disposto del comma 1-bis dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 (comma 1, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022), chi intende promuovere una controversia in materia di patti di famiglia deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione regolato dal medesimo testo normativo, a pena di improcedibilità della domanda, che deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione. La domanda diventa comunque procedibile qualora la richiesta di mediazione sia stata proposta ma il procedimento non si sia concluso nel termine di tre mesi dalla sua proposizione (sei mesi dopo le modifiche dell'art. 6 d.lgs. n. 28/2010 introdotte dal d.lgs. n. 216/2024). Ove, invece, il giudice, in prima udienza, rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è ancora conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi (elevato a sei mesi dal d.lgs. n. 216/2024) di cui all'art. 6 d.lgs. n. 28/2010. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata del tutto esperita.  

Bibliografia

Oberto, Il patto di famiglia, Padova, 2006, 1 e ss.; Delle Monache, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patti di famiglia, in Riv. not. 2006; La Porta, Il patto di famiglia, Torino, 2007, 1 e ss.; Tassinari, Il patto di famiglia per l'impresa e la tutela dei legittimari, in Giur. comm. 2006, 816; Tomaselli, Il patto di famiglia. Quale strumento per la gestione del rapporto famiglia-impresa, Milano, 2006.

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