Codice Civile art. 773 - Donazione a più donatari.Donazione a più donatari. [I]. La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà. [II]. È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri [674 ss.]. InquadramentoLa norma si riferisce all'ipotesi in cui il donante abbia disposto la donazione a favore di più soggetti con un unico atto e di un unico bene. In tal caso, quando non risulti una diversa volontà del donante stesso, la donazione si presume fatta in parti uguali. La donazione fatta a favore di più donatariDall'ipotesi presa in considerazione dall'art. 773 si distingue il caso in cui il donante attribuisca a più soggetti, considerati non come gruppo unitario, ma ciascuno come autonomo centro di interessi, beni diversi ovvero parti distinte o quote, anche uguali, di un unico bene, verificandosi in tal caso tante distinte donazioni quanti sono i donatari, si siano esse o meno perfezionate in un unico strumento negoziale (Cass. n. 1503/1978). La clausola di accrescimentoIl donante, nel donare un unico beni a più soggetti, può stabilire che qualora uno dei donatari non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresca agli altri. Secondo la dottrina, tale possibilità sussiste anche quando le quote donate siano disuguali tra i donatari (Torrente, La donazione, in Trattato di diritto civile e commerciale, a cura di Cicu-Messineo, Milano, 2006, 475). BibliografiaAzzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, 853 ss.; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2015, 1505 ss. |