Codice Civile art. 779 - Donazione a favore del tutore o protutore.Donazione a favore del tutore o protutore. [I]. È nulla [799, 1418 ss.] la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto [386, 388] o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo [387]. [II]. Si applicano le disposizioni dell'articolo 599. InquadramentoLa norma sancisce la nullità della donazione fatta, anche per interposta persona in forza del richiamo all'art. 599, in favore di chi sia stato tutore o pro-tutore del donante, prima che sia approvato il conto o estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo. Il divieto di donazione in favore del tutore o protutoreLa ratio della disciplina viene individuata dalla dottrina nel possibile condizionamento della volontà del donante che potrebbe sussistere nella donazione fatta in favore di chi ne sia stato tutore o protutore. Non mancano, tuttavia, delle critiche alla previsione, posto che lo stesso condizionamento ben potrebbe perdurare anche dopo il rendiconto e la sua approvazione (Biondi, in Tr. Vas., 1961, 278). La norma in commento, in ogni caso, si considera eccezionale e insuscettibile di interpretazione analogica a casi affini, quali ad esempio la donazione da parte dell'emancipato o dell'inabilitato a chi sia stato curatore. Essa, tuttavia, è espressamente richiamata in materia di amministrazione di sostegno dall'art. 411. In forza, poi, del richiamo all'art. 599, la disciplina di cui all'art. 779 si applica anche qualora la donazione avvenga per interposta persona (interposizione che si presume qualora donante sia il genitore, il discendente o il coniuge della persona di cui sia cessata l'incapacità). BibliografiaAzzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, 853 ss.; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2015, 1505 ss. |