Codice Civile art. 792 - Effetti della riversibilità.

Giusi Ianni

Effetti della riversibilità.

[I]. Il patto di riversibilità produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote [166-bis] o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta.

[II]. È valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite [540 ss.] sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.

Inquadramento

La norma in commento disciplina gli effetti del patto di riversibilità, qualora esso venga inserito nel contratto di donazione ai sensi dell'art. 791 e si verifichi l'evento della premorienza (del solo donatario o del donatario e dei suoi discendenti) dedotto in condizione.

Gli effetti del patto di riversibilità

Il patto di riversibilità, per come già osservato nel commento all'art. 791, è assimilabile ad una condizione risolutiva, in quanto esso, ai sensi dell'art. 792, al verificarsi dell'evento dedotto come condizione, produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati, facendo tornare questi ultimi al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione delle ipoteche iscritte a garanzia delle convenzioni matrimoniali, sempre che la donazione sia stata fatta nello stesso contratto di matrimonio e gli altri beni del donatario non risultino sufficienti alla restituzione. Trattasi, quindi, di una riversibilità di carattere reale, opponibile nei confronti di qualunque avente causa dal donatario e operante automaticamente in favore del donante.

La dottrina, tuttavia, ammette che nella donazione possa essere previsto un patto di riversibilità a carattere obbligatorio, che legittimi, cioè, il donante ad una azione personale nei confronti degli eredi del donatario (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2009, 805). La riversibilità di cui all'art. 792 produce, poi, effetto ex tunc, facendo tornare in modo retroattivo il bene donato nel patrimonio del donante (salva, secondo la dottrina, la corresponsione al donatario, o ai suoi eredi, di quanto è stato speso per la conservazione del bene, nonché per i miglioramenti effettuati). La retroattività della riversibilità può essere, tuttavia, convenzionalmente esclusa in riferimento alla quota di riserva spettante al coniuge del donatario, da computarsi includendo i beni donati. Si ritiene, inoltre, che, in generale e salvo patto contrario, la risoluzione operi ex nunc per quanto concerne i frutti (Azzariti, 923).

Bibliografia

Azzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, 853 ss.; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2015, 1505 ss.

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