Codice Civile art. 796 - Riserva di usufrutto.

Giusi Ianni

Riserva di usufrutto.

[I]. È permesso al donante di riservare l'usufrutto [978 ss., 1002 3] dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente [698].

Inquadramento

Al donante è consentito riservare in suo favore l'usufrutto sui beni donati, trasferendo, quindi, al donatario la sola nuda proprietà dei beni medesimi. La riserva di usufrutto può essere stabilita in favore dello stesso donante e di una o più persone dopo di lui, ma non può estendersi temporalmente oltre.

La donazione con riserva di usufrutto

In caso di donazione con riserva di usufrutto, alla morte del donante, il donatario (o i suoi eredi e aventi causa), estinguendosi l'usufrutto ex art. 979, diventerà pieno proprietario dei beni donati, salvo che il donante abbia previsto un usufrutto successivo in favore di un terzo, caso in cui la piena proprietà si consoliderà in capo al donatario solo con la morte del terzo medesimo (non essendo consentita la possibilità di usufrutti ulteriori).

La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha chiarito che il donante che si sia riservato l'usufrutto ex art. 796 non può trasmetterlo «mortis causa», poiché esso si estingue con la morte del titolare a norma dell'art. 979 (Cass. n. 20788/2015).

Si è, altresì, chiarito che al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà (Cass. n. 14747/2016).

Secondo la dottrina, il donante può riservare direttamente l'usufrutto in favore di un terzo e non di se medesimo (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2009, 826).

Bibliografia

Azzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, 853 ss.; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2015, 1505 ss.

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