Codice Civile art. 803 - Revocazione per sopravvenienza di figli (1).Revocazione per sopravvenienza di figli (1). [I]. Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio. [II]. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione. (1) Articolo sostituito dall'art. 88, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo recitava: «[I]. Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio. [II]. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. Precedentemente, l'art. 1, comma 11, l. 10 dicembre 2012, n. 219 aveva sostituito, nel codice civile, alle parole: “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrono, la parola “figli”». La Corte cost., con sentenza 3 luglio 2000, n. 250 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma nella parte in cui prevedeva che - in caso di sopravvenienza di un figlio naturale - la donazione potesse essere revocata solo se il riconoscimento del figlio fosse intervenuto entro due anni dalla donazione. InquadramentoLa norma in commento postula, per la sua operatività, che il donante non abbia discendenti al momento del compimento dell'atto dispositivo, ovvero ignori di averne. In questo caso, qualora successivamente alla donazione nascano discendenti o il donante apprenda di averne, la donazione è revocabile ai sensi dell'art. 803, presupponendo il legislatore che, qualora il donante avesse previsto la nascita di un figlio o avesse saputo della sua esistenza già al momento della donazione, non avrebbe avvantaggiato il donatario, ma i suoi discendenti diretti. La revocazione per sopravvenienza di figliLa norma in commento, nella sua formulazione originaria, limitava il proprio campo di applicazione alla sopravvenienza di figli legittimi del donatario, mentre in caso di riconoscimento di un figlio naturale, la revocazione avrebbe potuto essere richiesta solo se il riconoscimento fosse avvenuto entro due anni dalla donazione, salva la prova che al tempo della donazione il donante avesse già notizia dell'esistenza del figlio. Già la Corte costituzionale, tuttavia, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva che in caso di sopravvenienza di un figlio naturale la donazione potesse essere revocata solo se il riconoscimento del figlio fosse intervenuto entro due anni dalla donazione (Corte cost. n. 250/2000). Il d.lgs. n. 154/2013, invece, nella prospettiva di totale equiparazione tra i figli nati all'interno del matrimonio e quelli nati fuori da esso, ha modificato anche l'art. 803, il quale oggi parla genericamente di sopravvenienza di figli o discendenti ovvero di riconoscimento del figlio, senza ulteriori limitazioni. La norma, invero, nulla continua a dire con riguardo ai figli adottivi, ma occorre ricordare, sul punto, che l'art. 74 l. n. 219/2012, nel definire la parentela quale vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite, include espressamente anche i figli adottivi, escluso il caso dell'adozione dei maggiori di età. Si è ritenuto, quindi, in dottrina, che l'art. 803 nella sua novellata formulazione includa anche l'adozione del minore tra le cause di revocazione della donazione (Moretti, Diritti e doveri del figlio e potestà dei genitori, in Dossetti-Moretti-Moretti, La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali, Bologna, 2013, 50 ss.). Una conferma in tal senso sembra venire anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6761/2012), la quale ha osservato che la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli risponde all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che derivano da tale evento, come anche dall'adozione del minore d'età ex art. 27 l. n. 184/1983, escludendo, invece, dal campo di applicazione dell'art. 803, la sopravvenuta adozione del maggiore d'età, la quale è finalizzata non a proteggere la prole, ma ad assicurare all'adottante la trasmissione del nome e del patrimonio (su tale presupposto è stata, altresì, ritenuta manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 803, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la revocazione degli atti di liberalità per sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni). La revocazione, in ogni caso, può essere domandata anche se il figlio fosse già concepito al tempo della donazione (Cass. n. 32672/2024). In caso, invece, di sopravvenienza di un nipote, che intervenga dopo che si sia già verificata la sopravvenienza del genitore dello stesso, non si configura, secondo la giurisprudenza di legittimità nuova causa di revocazione ex art. 803 (Cass. n. 2031/1994). La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti è preclusa, in ogni caso, ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell'atto di liberalità, dell'esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo (Cass. n. 5345/2017). BibliografiaAzzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, 853 ss.; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2015, 1505 ss. |