Codice Civile art. 808 - Effetti nei riguardi dei terzi.Effetti nei riguardi dei terzi. [I]. La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa [2652 n. 1]. [II]. Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi. InquadramentoLa norma in commento disciplina gli effetti della revocazione della donazione nei confronti dei terzi. Gli effetti della revocazione nei confronti dei terziLa sentenza di revocazione, in linea di principio, produce effetti solo tra le parti del contratto di donazione, in ragione del carattere personale della relativa azione. Ove, quindi, il donatario abbia alienato il bene donato, il donante che agisca per la revocazione non avrà azione diretta nei confronti dell'acquirente per la restituzione del bene donato, potendo pretendere unicamente dal donatario una somma di denaro corrispondente al valore del bene medesimo (art. 807). Sono fatti salvi, inoltre, i diritti acquistati dai terzi in forza di atti trascritti antecedentemente alla trascrizione della domanda di revocazione. Qualora, invece, il donatario prima della trascrizione della domanda di revocazione abbia costituito sui beni donati diritti reali che ne abbiano diminuito il valore, egli deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi. BibliografiaAzzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, 853 ss.; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2015, 1505 ss. |