Codice Civile art. 868 - Regolamento protettivo dei corsi d'acqua.Regolamento protettivo dei corsi d'acqua. [I]. I proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali. InquadramentoGli artt. 866, 867 e 868 delineano la disciplina conformativa della proprietà dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ovvero degli immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico. Vincolo idrogeologico e compravenditaQualora il bene oggetto di un contratto di compravendita immobiliare sia soggetto a vincolo idrogeologico, e quindi sia in una condizione di inedificabilità posta da un provvedimento amministrativo di carattere generale, e tale vincolo sia sottaciuto dal venditore, sussiste l'obbligo di garanzia ex art. 1489, sicché l'acquirente, ove emerga, alla luce di un'interpretazione dell'intero contratto condotta secondo il criterio funzionale e di buona fede e correttezza, il suo affidamento circa l'edificabilità del terreno, può richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore (Cass. III, n. 22343/2014). BibliografiaGambaro, Il diritto di proprietà, in Tr. C.M., VIII, t. 2, Milano, 1995, 239 ss. |