Codice Civile art. 914 - Consorzi per regolare il deflusso delle acque.Consorzi per regolare il deflusso delle acque. [I]. Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse. [II]. Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 921 [863, 865]. InquadramentoLa norma in commento — che, a quanto consta, non registra riscontri in giurisprudenza — prevede la possibilità, nell'ipotesi in cui, per esigenze della produzione, si debba provvedere ad opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, che l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, possa costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse. In tal caso, si applicano a tale consorzio le disposizioni dei commi 2 e 3 del successivo art. 921, che contempla l'ipotesi dei consorzi coattivi. Dunque, in linea con il trend volto a stabilire forme sempre più sociali di collaborazione tra i vari proprietari interessati alla trasformazione o allo sfruttamento di una determinata località agraria, è ammessa la costituzione di consorzi tra i proprietari interessati al fine di regolare il deflusso delle acque e tutelare contemporaneamente le esigenze della produzione. I consorzi previsti dalla norma de qua vengono suddivisi in coattivi, obbligatori o volontari, a seconda che la costituzione avvenga rispettivamente su richiesta della maggioranza dei proprietari (nel qual caso l'autorità amministrativa non è tenuta per ciò solo a costituire il consorzio, bensì procederà alla costituzione solo se lo ritenga opportuno), o d'ufficio da parte dell'autorità amministrativa con l'adesione di tutti gli interessati (la maggioranza va calcolata con riguardo all'estensione dei terreni che beneficeranno delle opere). La dottrina ha evidenziato che risultano così tre sono le categorie di opere per le quali può essere costituito il consorzio: sistemazione degli scoli, soppressione di ristagni e raccolta di acque (Albano, in Tr. Res., 1982, 619): le prime due riflettono scopi di prosciugamento e quindi di bonifica, mentre la terza può avere una finalità di difesa ed anche una finalità di utilizzazione delle acque (irrigazione e produzione di forza motrice). BibliografiaAzzaro, Scoli e avanzi d'acqua (servitù di), in Dig. civ., XVIII, Torino, 1998; Calabrese, Diritto sulle acque private e limiti nel loro uso, in Giur. agr. it. 1982, 39; Costantino, Acque private, in Dig. civ., I, Torino, 1987; Gaggero, Presa o derivazione d'acqua (servitù di), in Dig. civ., XIV, Torino, 1996; La Rocca, Problemi pratici derivanti dalla normativa in materia di deflusso delle acque per la pendenza del terreno, in Giur. agr. it. 1983, 474; Lipari, Alterazione del deflusso naturale di acque e risarcimento del danno, in Giur. agr. it. 1987, 486; Pescatore - Albano - Greco, Commentario del codice civile, III, Della proprietà, Torino, 1968; Taldone, Lavori nell'alveo di un fiume e necessità di preventiva autorizzazione, in Dir. e giur. agr. e ambiente 2005, 601. |