Codice Civile art. 920 - Norme applicabili.Norme applicabili. [I]. Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione [1100 ss.]. InquadramentoA completamento delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, in ordine al consorzio volontario tra i proprietari di fondi vicini, che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui, la norma in commento stabilisce che, salve le norme peculiari ivi previste, si applichino a tali consorzi volontari le norme stabilite per la comunione indicate negli artt. 1100 ss. Sul punto, la dottrina ha avuto modo di puntualizzare, per un verso, che il richiamo alle norme in tema di comunione è riferito solo a quelle compatibili con la materia delle acque (De Martino, in Comm. S. B., 1976, 458), e, per altro verso, che il richiamo alla comunione è escluso per le modalità di costituzione e può essere derogato dalla specialità di un eventuale regolamento (Albano, 619). BibliografiaAzzaro, Scoli e avanzi d'acqua (servitù di), in Dig. civ., XVIII, Torino, 1998; Calabrese, Diritto sulle acque private e limiti nel loro uso, in Giur. agr. it. 1982, 39; Costantino, Acque private, in Dig. civ., I, Torino, 1987; Gaggero, Presa o derivazione d'acqua (servitù di), in Dig. civ., XIV, Torino, 1996; La Rocca, Problemi pratici derivanti dalla normativa in materia di deflusso delle acque per la pendenza del terreno, in Giur. agr. it. 1983, 474; Lipari, Alterazione del deflusso naturale di acque e risarcimento del danno, in Giur. agr. it. 1987, 486; Pescatore - Albano - Greco, Commentario del codice civile, III, Della proprietà, Torino, 1968; Taldone, Lavori nell'alveo di un fiume e necessità di preventiva autorizzazione, in Dir. e giur. agr. e ambiente 2005, 601. |