Codice Civile art. 935 - Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui .

Alberto Celeste

Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui.

[I]. Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa grave.

[II]. In ogni caso la rivendicazione dei materiali [948] non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia della incorporazione [2964 ss.].

Inquadramento

Il proprietario del suolo può rinunciare all'acquisto per accessione di quanto sopra edificato, costituendo a favore di chi ha costruito o intende costruire sul suo suolo il diritto di superficie, che costituisce una particolare figura di ius in re aliena. Oltre tale possibilità, la regola quidquid inaedificatur solo cedit viene contemperata dalla necessità di tenere conto del diritto del proprietario dei materiali che si uniscono al suolo, nel senso che a quest'ultimo è attribuito un diritto di credito. Di regola, al proprietario dei materiali, e, in materia di addizioni, all'enfiteuta, all'usufruttuario, al possessore e al conduttore, spetta il diritto di separarli dal suolo, qualora tale ius tollendi possa realizzarsi senza pregiudizio per l'opera costruita e senza che perisca la piantagione. La separazione può essere chiesta dal proprietario del fondo, se le opere sono state fatte dal proprietario dei materiali, e tale facoltà si estrinseca con l'intimazione di levare le costruzioni o le opere oppure con qualunque manifestazione idonea. Il proprietario del suolo può anche revocare la sua dichiarazione, finché il proprietario dei materiali non abbia accettato di procedere alla rimozione. Qualora la separazione non avvenga, il proprietario dei materiali ha diritto di ottenerne il valore dal proprietario del suolo che li ha impiegati. Se si verifica accessione, il proprietario del suolo deve corrispondere al proprietario dei materiali il loro valore, ossia deve pagarne il prezzo di mercato. Dunque, la norma detta una limitazione al principio dell'accessione nella misura in cui consente al proprietario dei materiali di rivendicarli, salvo il caso in cui la separazione arrechi grave danno o che siano passati sei mesi dal momento in cui ha avuto notizia dell'incorporazione (in questo caso, l'acquisto per accessione si verificherà alla scadenza del semestre). Resta fermo che la disposizione dell'art. 935, che ha riguardo alle opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui, è inapplicabile, allorché il proprietario abbia acquistato i materiali impiegando somme di denaro di un terzo, a meno che il proprietario stesso abbia proceduto all'acquisto dei materiali quale mandatario del terzo.

Bibliografia

Alpa, Accessione, in Dig. civ., I, Torino, 1987; Cimmino, Accessione e costruzione sul suolo comune, in Not. 2011, 634; Dell'Aquila, L'acquisto della proprietà per accessione, unione, commistione e specificazione, Milano, 1979; Dinacci, Accessione, in Enc. dir., I, Milano 2007; Messinetti, I fenomeni acquisitivi da eventi materiali (art. 934-940 c.c.), Padova, 2004; Musolino, L'accessione di opere fatte da un terzo con materiali propri: la nozione di terzo, in Riv. not. 2001, 1426; Paradiso, L'accessione al suolo - art. 934-938, Milano, 1994; Salaris, Accessione, in Enc. giur., I, Roma 1997; Santersiere, Accessione e rimozione di opera illegittima su fondo altrui, in Nuovo dir. 1999, 265; Terzago, La buona fede nell'accessione invertita, in Immob. & diritto 2005, n. 9, 94.

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