Codice Civile art. 987 - Miniere, cave e torbiere.

Alberto Celeste

Miniere, cave e torbiere.

[I]. L'usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario.

[II]. Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto.

[III]. Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.

Inquadramento

La norma in commento — di scarsa applicazione pratica — prevede che l'usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto, ma non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario. Si sancisce, inoltre, che, per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto. Si stabilisce, infine, che, se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all'usufruttuario un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.

Atteso che le miniere fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato (art. 822, comma 2), l'utilizzazione delle stesse da parte dei privati presuppone un apposito provvedimento di concessione amministrativa.

Con riferimento ad esse, la dottrina ha rilevato che, pertanto, non è configurabile un diritto di usufrutto, se non nel caso in cui il concessionario costituisca a favore di un terzo, previa autorizzazione amministrativa, l'usufrutto sul bene oggetto della concessione (Barbero, L'usufrutto e i diritti affini, Milano, 1952, 115). Il diritto all'utilizzazione della miniera implica l'acquisto, da parte dell'usufruttuario, della proprietà delle porzioni di minerali estratte, le quali costituiscono, quantomeno sul piano economico, frutti della miniera (De Cupis, 1120). In caso di successione tra usufruttuario e proprietario nello sfruttamento della miniera, si ritiene, tuttavia, inapplicabile il principio, previsto dall'art. 984, della ripartizione dei frutti in proporzione della durata dei rispettivi diritti, trattandosi di prodotti che non presentano il carattere della periodicità.

Bibliografia

Caterina, Usufrutto e proprietà temporanea, in Riv. dir. civ. 1999, II, 715; De Cupis, Usufrutto, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992; Di Bitonto, Usufrutto, in Enc. dir., XVI, Milano, 2008; Mazzon, Usufrutto, uso e abitazione, Padova, 2010; Musolino, L'usufrutto, Bologna, 2011; Plaia, Usufrutto, uso, abitazione, in Dig. civ., XIX, Torino, 1999; Ruscello, Origini ed evoluzione storica dell'usufrutto legale dei genitori, in Dir. fam. 2009, 1329.

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