Codice Civile art. 991 - Alberi fruttiferi.Alberi fruttiferi. [I]. Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri. InquadramentoSpecificando quanto rilevato negli articoli precedenti, la norma in commento precisa che gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri. Si intendono alberi fruttiferi non solo quelli destinati a produrre frutti in senso stretto, ma anche quelli che danno un prodotto annuo in foglie, rami, cortecce, essenze, ecc. Sono, pertanto, considerati tali anche il gelso, il pino, il sughero, ecc., mentre non si ritengono, invece, compresi in questa categoria gli alberi che, pur producendo frutti, crescono naturalmente nei boschi. La ratio della norma — che riconosce all'usufruttuario la proprietà degli alberi fruttiferi periti, divelti o spezzati, ma impone allo stesso, quale corrispettivo, l'obbligo di sostituirne altri — è stata ravvisata, piuttosto che nell'esigenza di compensare l'usufruttuario per la perdita dei frutti, nell'interesse a garantire la conservazione dei frutteti. In dottrina, si è rilevato come la norma in commento non trovi applicazione in caso di perimento dell'albero per malattia o vetustà, posto che, in tale ipotesi, si verifica una diminuzione del fondo, che l'usufruttuario non ha l'obbligo di ricostituire (De Martino, in Comm. S.B. 1978, 234). L'applicabilità è stata esclusa anche in caso di perimento dell'intero frutteto o di una parte cospicua dello stesso: infatti, l'obbligo di ricostituzione appare eccessivamente pesante per l'usufruttuario. Si considerano, pertanto, operanti gli artt. 1014, n. 3 e 1016, con conseguente estinzione, totale o parziale, dell'usufrutto. Si ritiene, inoltre, che in tal caso i resti degli alberi periti (tronchi e rami) spettano al proprietario, analogamente a quanto previsto dall'art. 994, comma 2, per le pelli degli animali facenti parte di un gregge interamente perito (Pugliese, in Tr. Vas. 1972, 339). In proposito, i giudici di legittimità hanno ritenuto che viola l'art. 991 c.c. l'usufruttuario di un'azienda agricola che non sostituisce gli alberi fruttiferi che periscono o quelli divelti o spezzati per accidente (Cass. II, n. 5651/1980). BibliografiaCaterina, Usufrutto e proprietà temporanea, in Riv. dir. civ. 1999, II, 715; De Cupis, Usufrutto, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992; Di Bitonto, Usufrutto, in Enc. dir., XVI, Milano, 2008; Mazzon, Usufrutto, uso e abitazione, Padova, 2010; Musolino, L'usufrutto, Bologna, 2011; Plaia, Usufrutto, uso, abitazione, in Dig. civ., XIX, Torino, 1999; Ruscello, Origini ed evoluzione storica dell'usufrutto legale dei genitori, in Dir. fam. 2009, 1329. |