Codice Civile art. 992 - Pali per vigne e per altre coltivazioni.Pali per vigne e per altre coltivazioni. [I]. L'usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione. InquadramentoCon un'altra norma di scarsissima applicazione pratica, l'art. 992, a completamento del regime delineato nelle disposizioni precedenti, stabilisce che l'usufruttuario può prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione. Quindi, la norma de qua consente all'usufruttuario di prelevare dai boschi, anche se non destinati al taglio, i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, imponendo, per quanto concerne le modalità del prelievo, il rispetto della pratica in uso nelle località limitrofe aventi le medesime caratteristiche di coltura. BibliografiaCaterina, Usufrutto e proprietà temporanea, in Riv. dir. civ. 1999, II, 715; De Cupis, Usufrutto, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992; Di Bitonto, Usufrutto, in Enc. dir., XVI, Milano, 2008; Mazzon, Usufrutto, uso e abitazione, Padova, 2010; Musolino, L'usufrutto, Bologna, 2011; Plaia, Usufrutto, uso, abitazione, in Dig. civ., XIX, Torino, 1999; Ruscello, Origini ed evoluzione storica dell'usufrutto legale dei genitori, in Dir. fam. 2009, 1329. |