Codice Civile art. 1048 - Obblighi degli utenti.Obblighi degli utenti. [I]. Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime. InquadramentoDopo aver delineato i diritti correlati alla servitù di appoggio e infissione di chiusa, la norma in commento — anch'essa ancorata ad una realtà rurale assai lontana da quella attuale — ne indica gli obblighi, statuendo che, nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime. La norma de qua riguarda, in generale, la derivazione delle acque, ma la sua sistemazione in tema di servitù di appoggio e infissione di una chiusa trova giustificazione nel fatto che rigurgiti, stagnamenti o diversioni sono normalmente determinati dalla chiusa. Anche questa norma stabilisce un criterio per cui il proprietario del fondo servente deve subire il pregiudizio minore e, nell'àmbito di questo minimo, dovrà poi giudicarsi della reciproca ammissibilità e subordinazione delle diverse utilizzazioni, con possibilità di ricorrere all'art. 912. Si è osservato, in proposito, che, se si versa in un'ipotesi in cui il danno sia inevitabile, a causa dello stato dei luoghi o del decorso delle acque, e l'acqua sia utilizzata da più persone, ai sensi dell'art. 910, l'autorità giudiziaria, ex art. 912, tutelerà l'interesse prevalente; se l'acqua, invece, viene usata da più persone iure servitutis, si tutelerà chi ha titolo o possesso anteriore, come previsto anche dal dettato normativo dell'art. 1092; nel caso di parità di condizioni, si darà la preferenza all'interesse prevalente; infine, se si tratta di acque pubbliche, deciderà l'organo pubblico, in base al principio prior in tempore potior in iure (Branca, in Comm. S.B. 1979, 141, ad avviso del quale colui che contravviene a tale precetto è tenuto al risarcimento dei danni ed è passibile di sanzioni speciali previste al di fuori del codice civile). BibliografiaBiondi, Le servitù, Milano 1967; Caruso - Spanò, Le servitù prediali, Milano 2013; De Tilla, Servitù prediali, in Enc. dir., XIV, Milano, 2007; Gallucci, Servitù prediali: natura, funzione e contenuto del diritto, in Il Civilista, 2010, n. 3, 79; Grosso - Deiana, Le servitù prediali, Torino, 1963; Musolino, Servitù prediali: l'estinzione per rinunzia, in Riv. not. 2013, 368; Terzago G. - Terzago P., Le servitù prediali - Volontarie - Coattive - Pubbliche - Costituzione - Esercizio - Estinzione - Tutela - Le singole servitù, Milano, 2007; Vitucci, Servitù prediali, in Dig. civ., XVIII, Torino 1998; Zaccheo, La tutela possessoria della servitù, in Giust. civ. 1982, II, 215. |